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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 04/03/2013, n. 189
Deliberaz. G.R. Umbria 04/03/2013, n. 189
Deliberaz. G.R. Umbria 04/03/2013, n. 189
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Franco Tomassoni; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO |
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Oggetto: Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 18, comma 3, del regolamento regionale dell’Umbria 1 aprile 2008, n. 2 recante il titolo “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”.Con l’accordo del 16 gennaio 2003 siglato tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed il successivo Accordo interregionale del 16 dicembre 2004, le Amministrazioni regionali hanno provveduto ad identificare, attraversi atti politico-istituzionali, un quadro, chiaro e condiviso, dei più significativi aspetti igienicosanitari da prendere in considerazione all’atto della costruzione, della manutenzione e della vigilanza delle piscine a uso natatorio, e, contestualmente, hanno concordato, anche in considerazione della variabilità esistente tra le diverse zone del Paese, di affidare alla singola Regione i compiti di recepire il complesso delle disposizioni da osservare in materia di disciplina igienico-sanitaria delle piscine e di prefigurare una dettagliata cornice regolamentare. In quel contesto, accanto ad una attività volta a concordare una comune terminologia in chiave di definizione e classificazione dei diversi impianti natatori, si convenne che il campo d’azione delle conseguenti normative regionali doveva essere riferito prioritariamente alla tutela della salute e della inc |
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Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2. (BUR dell’Umbria n. 17 del 9 aprile 2008 - Serie generale - Supplemento ordinario n. 1)Le presenti “Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2” (da ora: Linee di indirizzo) si applicano nelle situazioni in cui negli impianti natatori appartenenti, sulla base del criterio della loro destinazione, alla categoria “A”, classi “A1”, “A2” e “A4”, costruiti prima della sua entrata in vigore, non sono stati portati a termine, entro la data del 09 aprile 2013, i lavori previsti nel Piano di adeguamento redatto dal titolare della struttura così come previsto all’art. 18, comma 2, del suddetto regolamento. a) Indicazioni per i titolari degli impianti natatori Il titolare di un impianto natatorio - costruito prima del 10 aprile 2008 - appartenente, in base alla sua destinazione, alla categoria “A”, classi “A1”, “A2” e “A4”, che non ha, entro la data del 10 aprile 2013, portato a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento, è tenuto a presentare al Sindaco del competente comune, una istanza per il rilascio di nulla osta all’esercizio temporaneo dell’attività. L’istanza di nulla osta, che deve pervenire al Sindaco entro la data del 09 aprile 2013, deve contenere: - la denominazione e l’ubicazione della struttura, - il nominativo |
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