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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
FATTISPECIE - Nella fattispecie la Regione aveva annullato nel 2021 un permesso di costruire rilasciato nel 2011 per interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria. Secondo la Regione il Comune aveva assentito un intervento in contrasto con la normativa urbanistica vigente, in quanto dall’analisi svolta emergeva un aumento delle volumetrie, delle superfici utili e delle altezze realizzate rispetto all’edificio preesistente, configurando quindi un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 39, comma 2 del D.P.R. 380/2001 per sforamento del termine di 18 mesi ivi previsto per procedere all’annullamento del titolo edilizio.
POTERE DI ANNULLAMENTO DELLA REGIONE - L’art. 39, D.P.R. 380/2001, rubricato “annullamento del permesso di costruire da parte della Regione” stabilisce che le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione entro 10 anni dalla loro adozione.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In sostanza sono stabiliti due termini:
- uno generale di 10 anni e
- uno di 18 mesi dall'accertamento delle violazioni.
DECORRENZA DEL TERMINE DI 18 MESI - La giurisprudenza ha sostenuto che il termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento delle concessioni edilizie illegittime da parte della Regione decorre non dalla mera presa di cognizione da parte della Regione dei necessari elementi di fatto, ma dalla conclusione dello svolgimento, sia pure sommario, dell'esame ragionato dei medesimi e delle pertinenti valutazioni tecnico-giuridiche, per cui tale termine iniziale coincide con quello di deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari accertamenti tecnici, posto che è da tale momento che l'amministrazione è in grado di esercitare il potere conferitole dalla legge.
TEMPI DELL’ISTRUTTORIA - Tuttavia, il TAR Campania-Napoli 07/06/2022, n. 3843 ha affermato che l’istruttoria non può protrarsi, senza alcuna ragione apparente, ad libitum. La decorrenza del termine dei 18 mesi non può cioè essere rimessa all’arbitrio dell’amministrazione, ma deve esse ancorata a obiettive esigenze istruttorie.
Pertanto, in mancanza di un termine predefinito dalla legge per concludere l’istruttoria, questa deve comunque svolgersi in un tempo congruo e ragionevole in relazione alla complessità degli accertamenti da effettuare.
Nel caso di specie la contestazione delle violazioni alla normativa edilizia e urbanistica era avvenuta 31 mesi dopo il ricevimento degli atti richiesti al Comune (tra l'altro a ridosso della scadenza del termine decennale di cui al citato art. 39), senza che la Regione avesse dato conto di una particolare difficoltà dell’istruttoria tale da giustificare il lasso temporale trascorso.
Per tali motivi il TAR ha dichiarato illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la conseguente ordinanza di demolizione.