Appalti pubblici: sospensione del contratto per emergenza sanitaria | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL7121

Flash news del
01/07/2022

Appalti pubblici: sospensione del contratto per emergenza sanitaria

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha ricordato che le stazioni appaltanti possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto a causa dell'emergenza sanitaria.

Con il quesito 1331/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se, a seguito di nuova normativa riguardante l'emergenza sanitaria Covid-19, era possibile la sospensione di un servizio ai sensi dell'art. 107 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, oppure era necessario procedere a risoluzione del contratto.

l Servizio contratti pubblici del MIMS ha risposto che:
- risulta ascrivibile alla categoria della forza maggiore l’evento imprevisto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione del debitore diretta ad eliminarlo, a condizione che l’evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore e che il medesimo debitore dimostri l’imputabilità dell’inadempimento alla suddetta forza maggiore;
- con specifico riguardo alla normativa riguardante l’emergenza sanitaria COVID-19, l’articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 6/2020, inerente l’attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;
- è stato ritenuto che la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizioni emergenziali è in linea astratta causa di forza maggiore, ma esige in concreto la dimostrazione da parte del debitore che l’inadempimento è derivato proprio dall’esigenza di allinearsi ad esse;
- le stazioni appaltanti possono valutare - al ricorrere nel caso concreto delle sue sposte condizioni e tenendo in considerazione tutte le circostanzedel caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell’appaltatore - la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario e nel rispetto delle indicazioni riportate nell’art. 107 del D.Leg.vo 50/2016, come da ultimo confermato dall’ANAC con la Delibera 227/2022 (si veda Appalti pubblici: lock-down in Cina e guerra in Ucraina cause di forza maggiore.

Dalla redazione