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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 28/04/2022, n. 126
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PremessaIl Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 182/2022; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234; Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell’esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di |
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Art. 1 - Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia1. Con la presente ordinanza è approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016. 2. Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della p |
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Art. 2 - Aggiornamento dei costi parametrici1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ |
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Art. 3 - Revisione prezzi obbligatoria |
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Art. 4 - Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni1. Ai fini di cui all’articolo 3, è costituito il “Fondo speciale per le compensazioni”, nella misura non superiore a € 50.000.000 nell’ambito della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio Speciale per le Ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al “Fondo speciale per le compensazioni” di cui al presente comma. N4 2. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ai fini dell’assegnazione delle predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con caden |
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Art. 5 - Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime1. Per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall’eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l’anticipo non superiore al 30% dell'importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL. 2. N3 Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale |
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Art. 6 - Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze |
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Art. 7 - Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, è istituito l’“Osservatorio per il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi”, costituito da un rappresentante d |
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Art. 8 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017)1. Al terzo capoverso del comma 1-bis dell’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole “famiglie operai ed impiegati”, sono aggiunte le parole “come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo”. 2. Il comma 7 dell’art.14-bis è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 19 del 2017)1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 6 dell’art. 22 è sostituito dal seguente: “6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al com |
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Art. 10 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020) |
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Art. 11 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021) |
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Art. 12 - (Modifiche all’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021)1. Al primo comma dell’art. 4 dell’ordinanza commissarial |
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Art. 13 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021) |
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Art. 14 - Abrogazioni1. È abrogato il comma 8 dell’art. 7, dell’ordinanza n. |
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Art. 15 - Entrata in vigore1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016 |
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Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022AVVERTENZE GENERALI I prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l’uso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 2,00 m. Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari. Il costo della mano d’opera del settore edile e del settore impiantistico è una media calcolata sulla base dei prezzi utilizzati nei prezzari regionali e dei rilevamenti effettuati presso le Associazioni di categoria delle province delle aree interessate dal sisma. Il costo della manodopera indicato accanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo, compresi quelli inseriti nel capitolo “costi della sicurezza”, costituisce un valore minimo, è al netto di spese generali (15%) e di utile d’impresa (10%) e viene utilizzato per verificare la congruità dell’incidenza del costo della manodopera sull’importo complessivo dei lavori, come precisato nella nota (1). I costi dei materiali utilizzati in analisi sono una media rilevata dalla elaborazione dei listini forniti dalle maggiori case produttrici, distribuite su tutto il territorio. I costi dei noli sono, invece, calcolati mediante analisi ricavate dall’elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo. I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e sono redatti considerando un impiego medio di manodopera riferito ad un cantiere di media difficoltà ed efficientemente organizzato, per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire. Nei prezzi sono inoltre comprese le quote per spese generali (15%) ed utili d’impresa (10%) nella misura complessiva del 26,50% nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego. I prezzi esposti nei capitoli del prezzario sono privi dei costi della sicurezza che sono calcolati secondo il progetto contenuto nel PSC ai sensi del D.lgs n. 81/2008.
(1) VERIFICA DELLA CONGRUITÀ Per dare attuazione a quanto stabilito dall’Ordinanza n. 41/2017 e dall’Accordo tra Commissario, Presidenti delle Regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, siglato l’8 febbraio 2018, il prezzario è stato integrato con l’indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell’incidenza di detto costo sull’importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell’attestazione di congruità, definita “DURC congruità”. A tal fine il costo minimo della manodopera indicato nel prezzario (€ m.m.) tiene conto di una capacità produttiva dell’impresa superiore alla media (e quindi del tempo che impiega, in condizioni ottimali, una squadra tipo di operai per eseguire il lavoro) ed è calcolato al netto di spese generali 15% e utili d’impresa 10%. Il costo complessivo della manodopera sui lavori si determina applicando i relativi costi del prezzario al computo metrico estimativo degli stessi. L’incidenza del costo della manodopera sull’importo dei lavori viene calcolato, in fase di progetto, di avanzamento lavori e di conclusione degli stessi, dividendo il costo complessivo della manodopera come sopra determinato per l’importo dei lavori. Tale incidenza costituisce il valore minimo di riferimento per le Casse edili/Edilcasse chiamate ad attestare la congruità della manodopera utilizzata nel corso dei lavori.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI Il decreto 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici fornisce i criteri ambientali minimi e alcune indicazioni di carattere generale, sull’affidamento di servizi di progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la r |
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