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23/05/2022

Appalti pubblici: valutazione preventiva di ammissibilità delle proposte migliorative

L'ANAC ha ricordato che ai fini dell'attribuzione del punteggio delle proposte migliorative è necessario valutare preventivamente la loro ammissibilità e rispondenza al bando.

Fattispecie
L'ANAC ha esaminato l'istanza di parere relativa a un appalto pubblico per la progettazione esecutiva e realizzazione di un ediificio scolastico, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il secondo graduato nella gara ha contestato la rispondenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato tecnico.
In particolare, l'istante ha contestato la mancata rispondenza delle migliorie proposte su corrimani e impianto antincendio al progetto a base di gara e alla normativa applicabile in materia di sicurezza, nonché l'assenza di requisiti per la costruzione e le funzionalità minime per la realizzazione dei locali tecnici che dovevano ospitare le unità dei gruppi di pompaggio antincendio per gli impianti. 
Più in generale, l’istante ha osservato che la commissione giudicatrice ha accettato prodotti che non potevano essere utilizzati e che quindi, per poter dare corso ai lavori occorreva necessariamente effettuare una perizia di variante, verosimilmente suppletiva, per rendere l’offerta conforme al progetto originario ed alla normativa applicabile, causando, da un lato, un danno erariale e, dall’altro, determinando una violazione della par condicio.
La commissione giudicatrice ha dichiarato di non essere entrata nel merito delle conformità dichiarate e delle caratteristiche proprie dell'impianto tecnologico (antincendio) né delle rispondenze normative (per i parapetti).

Considerazioni dell'ANAC
L'ANAC ha rilevato che il disciplinare di gara prevedeva la valutazione di sei migliorie gratuite (schermatura solare e sistema di oscuramento, fotovoltaico, impianto antincendio, vetrate interne piazza, parapetti interni, sistemazione area esterna), alle quali riservava un punteggio massimo complessivo di 84 punti da attribuire per il pregio tecnico delle migliorie gratuite.
Nella legge di gara era specificato che le proposte dovevano essere conformi alle direttive stabilite negli elaborati di progetto definitivo e non dovevano comportare varianti ai pareri acquisiti, non dovevano implicare varianti urbanistiche, e acquisizione di ulteriori pareri o nulla-osta da enti terzi e che non sarebbero state valutate migliorie che modificassero le impostazioni progettuali salienti dei lavori da realizzare, o che richiedessero nuove approvazioni.

Con la Delibera del 13/04/2022, n.188, l'ANAC ha poi ricordato che le offerte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (tra le altre, si veda Sent. C. Stato 21/05/2020, n. 2969).
Inoltre, le valutazioni nel merito delle proposte tecniche, anche per quanto riguarda l’efficienza e l’efficacia delle migliorie, nonché la loro corrispondenza alle previsioni del bando ed alle esigenze della stazione appaltante, appartengono all’ambito tecnico-discrezionale riservato alla commissione di gara e, pertanto, non sono sindacabili se non a fronte di macroscopici profili di illegittimità.

Conclusioni dell'ANAC
Pertanto, senza entrare nel merito della valutazione o del punteggio attribuito nel caso di specie alle due migliorie in esame, l'ANAC ha osservato che, ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la commissione giudicatrice dovrebbe valutare preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la loro rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis.
Ciò in quanto:
- il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, ovvero dovrebbe potere essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, senza necessità di modifiche progettuali che pongano a carico della stazione appaltante oneri non previsti;
- bisogna evitare di rischiare di premiare con un punteggio elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di trattamento.

Di conseguenza, l'ANAC ha ritenuto non conforme alla normativa di settore la mancata valutazione, da parte della commissione giudicatrice, della rispondenza delle offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante.

Dalla redazione