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27/04/2022

Abuso d'ufficio in materia edilizia e condotta del responsabile dell'Ufficio Tecnico

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione delle norme di attuazione di un piano per l'assetto idrogeologico, da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune, integra il reato di abuso di ufficio anche nella sua nuova formulazione.

Fattispecie
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva ritenuto integrata la condotta del reato di abuso di ufficio, anche alla stregua della nuova formulazione dell'art. 323 del Codice penale a seguito della novella introdotta dal D.L. 76/2020, e confermato la responsabilità del responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune, per aver rilasciato la concessione edilizia in sanatoria relativa all'edificazione abusiva di un intero piano destinato ad abitazione e di un locale adiacente, realizzata in area qualificata come ad alta pericolosità e rischio molto elevato, in zona inclusa nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI). 
In particolare si contestava di avere procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale al proprietario del manufatto abusivo, in violazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 39 della Legge 724/1994, dell'art.6, comma 5, delle norme di attuazione del predetto PAI, nonché della relativa circolare interpretativa.

Con riguardo alla violazione dell'art. 6, comma 5, delle norme di attuazione del PAI, l'imputato contestava la natura giuridica della normativa violata, la quale, essendo norma di attuazione di rango inferiore alle leggi, non avrebbe rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio dopo la nuova formulazione dell'art. 323 del Codice penale, a seguito della novella introdotta dall'art. 23 del D.L. 76/2020, che ha sostituito le parole "di norme di legge o di regolamento" con quelle "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Considerazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto coerente alle risultanze documentali l'accertato rilascio della concessione in sanatoria senza il parere tecnico previsto dalla normativa urbanistica del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della regione Sicilia, e precisamente dall'art. 6, comma 5, delle norme di attuazione di detto piano, contenute nel capitolo 11 della Relazione generale del PAI.

La Sent. C. Cass. pen. 06/04/2022, n. 13148 ha poi rilevato che il problema della fonte normativa che deve avere il rango di legge a seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio è stato affrontato dalla giurisprudenza nel senso di confermare la rilevanza della violazione degli strumenti urbanistici di fonte subprirnaria, richiamati dalla legge, perché operano quali presupposti di fatto della norma di legge violata.
Secondo questa elaborazione giurisprudenziale, i piani urbanistici non rientrano nella categoria dei regolamenti, ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione rappresenta il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica. 

Conclusioni
La Suprema Corte ha quindi concluso che, pur essendo la fonte normativa di approvazione del PAI atto non avente forza di legge, esso costituisce comunque un presupposto di fatto richiamato dall'art. 67 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (quindi da una norma di legge primaria), che gli riconosce il valore di piano territoriale di settore, le cui prescrizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
In definitiva, si tratta di un atto amministrativo generale la cui violazione è equiparabile a quella degli altri strumenti urbanistici, e quindi rileva ai fini del reato di abuso di ufficio, anche nella sua nuova formulazione.
Nel caso di specie, inoltre, la norma di attuazione del PAI, rimasta inosservata, non lasciava alcuno spazio di discrezionalità, né tecnica e né amministrativa, in capo al funzionario pubblico, essendo il rilascio della concessione in sanatoria subordinato obbligatoriamente ed in modo vincolante all'adozione del parere favorevole dell'ufficio comunale competente. 

Anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 del Codice penale, si è rilevato il carattere eclatante della violazione di legge, incentrata essenzialmente sul mancato rispetto delle norme di attuazione del PAI, che per la loro indiscutibile rilevanza ed importanza per l'assetto territoriale di una zona, già più volte colpita da calamità naturali devastanti, non potevano ritenersi ignorate dall'imputato, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune territorialmente competente.

Dalla redazione