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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Gravi illeciti professionali, durata del periodo di esclusione dalle gare
Il TAR Campania-Napoli 31/03/2022, n. 2149 si è pronunciato sui limiti temporali entro cui va circoscritta la causa di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c).
Nel caso di specie l’impresa ricorrente era stata esclusa da una gara indetta nel 2021 per la condanna del legale rappresentante per violazione di norme antinfortunistiche in un precedente appalto privato svolto nel 2015.
SENTENZA PENALE NON DEFINITIVA, RILEVANZA TEMPORALE - Il TAR ha rilevato che l’art. 80, D. Leg.vo 50/2016 non stabilisce norme specifiche in ordine all’efficacia temporale della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale ai sensi del suddetto comma 5, lett. c) derivi da una sentenza penale non definitiva. Secondo il TAR infatti i commi 10 e 10-bis dell’art. 80 si occupano della durata dell’esclusione, nell’ipotesi in cui essa si tragga dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (comma 10 e comma 10-bis, primo periodo), ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, ove contestato in giudizio: comma 10-bis, secondo periodo).
Quando invece venga in rilievo un fatto che sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla norma di cui all’art. 57, par. 7, della Direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali, sia quella delle false dichiarazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione) non può essere superiore a tre anni dalla data del fatto in questione.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - Tale impostazione è conforme al principio generale di proporzionalità che impedisce di dare rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso - non rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico. Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo (connesso all’illecito), senza la individuazione di un generale limite di operatività, potrebbe infatti rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere vicende professionali ampiamente datate e ormai prive di un valore significativo nel contesto della vita professionale dell'impresa.
APPLICAZIONE DIRETTA DELL’ART. 57 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE - Secondo il TAR dunque, nel caso di condanna non definitiva, assume rilievo l’art. 57, par. 7 della Direttiva 2014/24/UE al quale va attribuita efficacia diretta nell’ordinamento interno, con conseguente immediata applicabilità.