Compensazione prezzi materiali da costruzione: pagamenti tempestivi da parte delle SA | Bollettino di Legislazione Tecnica
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08/04/2022

Compensazione prezzi materiali da costruzione: pagamenti tempestivi da parte delle SA

In tema di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce chiarimenti sulla soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici indicando che le SA sono tenute ad effettuare i pagamenti il più tempestivamente possibile, utilizzando in primo luogo risorse proprie.

La Circ. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 05/04/2022 fornisce indicazioni operative per l'applicazione della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. 73/2021.

In particolare, si richiama l’attenzione sulla circostanza che le istanze di compensazione presentate dagli operatori economici devono essere soddisfatte dalle stazioni appaltanti utilizzando:
- in primo luogo, le somme a loro disposizione ed indicate dall’articolo 1-septies, comma 6, del D.L. 73/2021 e dall'art. 25, comma 7, del D.L. 17/2022 come utilizzabili a detti fini;
- solo in via sussidiaria o residuale le risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021.

Infatti, l’intervento del Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate dall'art. 1-septies, comma 6, del D.L. 73/2021 e dell'art. 25, comma 7, del D.L. 17/2022 sopra menzionati, come utilizzabili ai fini del riconoscimento delle compensazioni richieste dagli operatori economici.

Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici.

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Si segnala inoltre il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 05/04/2022, n. 84, il quale, in attuazione dell'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021, reca la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell’anno 2021, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse. 

In particolare, il Decreto prevede che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute e ritenute ammissibili, il Fondo per l’adeguamento dei prezzi è così ripartito:
- il 34% alla categoria "piccola impresa";
- il 33% alla categoria "media impresa";
- il 33% alla categoria "grande impresa".

Il Decreto inoltre prevede il termine di 45 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi (istituito dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021) da parte delle stazioni appaltanti.

Si veda anche Compensazione prezzi materiali da costruzione: ulteriori misure nel Decreto energia.

Dalla redazione