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23/02/2022

Abolizione dell'IRAP per i professionisti: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

La Circolare dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2022 ha fornito chiarimenti circa l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i professionisti, stabilita dalla Legge di bilancio 2022.

La Legge di bilancio 2022 esenta dal pagamento dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali ed arti e professioni.
In particolare, l'art. 1, comma 8, della L. 30/12/2021, n. 234, prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 446/1997.

La Circ. Ag. Entrate 18/02/2022, n. 4/E precisa che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP rientrano:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 del D. P.R. 22/12/1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi TUIR) residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986).
Restano, invece, assoggettate all'IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

I soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2022, non sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.
Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 01/01/2022 (a titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo IRAP e l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP).

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La Circolare fornisce chiarimenti anche sulla rimodulazione dell'IRPEF, prevista dalla Legge di bilancio 2022, e sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Si indica che chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi 3 mesi dell’anno.

Dalla redazione