Nozione di paesaggio ai fini della tutela | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/02/2022

Nozione di paesaggio ai fini della tutela

Secondo il Consiglio di Stato gli interventi non visibili da parte della collettività non rientrano nel concetto di paesaggio ai fini della sua tutela.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano il diniego di permesso di costruire richiesto ai sensi degli artt. 63 e 64, L.R. Lombardia 12/2005 per il recupero dei sottotetti. Tali norme prevedono che, anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, i progetti di recupero sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale regionale. Secondo la Commissione del paesaggio l'intervento, anche se visibile solo dalla corte interna del complesso degli edifici interessati, aveva un impatto negativo in quanto alterava la linea architettonica unitaria degli edifici finitimi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza C. Stato 28/01/2022, n. 624, ha accolto il ricorso chiarendo alcuni aspetti concernenti il concetto di paesaggio ai fini della valutazione del possibile impatto sul medesimo degli interventi edilizi.

DISTINZIONE TRA PAESAGGIO E AMBIENTE - In tema di tutela del paesaggio, la nozione accolta dalla Convenzione europea del paesaggio - stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con la L. 09/01/2006, n. 14 - ha introdotto un concetto ampio di “paesaggio”, non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma comprendente anche aspetti identitari e culturali che costituiscono il frutto dell’interazione tra uomo e ambiente (vedi art. 131, commi 1 e 2, D. Leg.vo 42/2004).
Tuttavia, ai fini della definizione di paesaggio, non è possibile accedere a una concezione onnicomprensiva, elaborata da discipline diverse da quella giuridica, che arrivi a coincidere con quella di ambiente. Al contrario, va mantenuta l’autonomia di tale nozione e il suo nucleo essenziale di carattere estetico e - in quanto tale - soggettivo, collegato alla fruibilità da parte della popolazione, intesa come collettività indistinta dei cittadini.

INTERVENTI NON VISIBILI E TUTELA DEL PAESAGGIO - Alla luce di tali considerazioni, i giudici hanno affermato l’illegittimità del provvedimento di diniego, in quanto basato esclusivamente sulla valutazione ostativa della Commissione del paesaggio espressasi, in base ad una non condivisibile concezione di “paesaggio”, su un elemento architettonico (la conformazione della falda del tetto) estraneo al concetto di paesaggio, perché prospiciente solo il cortile interno e dunque non percepibile se non da chi abbia titolo particolare all’ingresso nel cortile.

Infine il diniego non rispettava il necessario bilanciamento tra la libera esplicazione del diritto di proprietà, di cui è espressione lo jus aedificandi, e il (preteso) interesse pubblico alla salvaguardia di un valore paesaggistico, che - ove pure in ipotesi sussistente sul piano estetico - finisce per essere recessivo ove afferente a un bene non fruibile dalla generalità indifferenziata dei consociati.

Dalla redazione