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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Proroga tecnica e stipula del contratto di appalto pubblico con lo stesso aggiudicatario
In tema di appalti pubblici, con il quesito del 13/01/2022, n. 1136 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se è possibile stipulare il contratto di una procedura di gara essendo in atto la proroga tecnica, anche se l'aggiudicatario è il medesimo.
Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha risposto che:
- a fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, sussiste una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga c.d. tecnica, diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;
- la proroga tecnica, prevista dall’art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 costituisce un’ipotesi eccezionale, utilizzabile in casi straordinari, solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali e comunque per quanto strettamente necessario alla finalizzazione di un nuovo affidamento;
- in particolare, la proroga è uno strumento con il quale si modifica un contratto limitatamente al tempo, lasciando invariati tutti gli altri elementi;
- l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa, hanno individuato alcuni presupposti affinché la proroga tecnica sia legittima ed i limiti della relativa applicabilità (cfr. Sent. C. Stato 18/10/2021, n. 6955, si veda anche Contratti pubblici: presupposti per la legittimità delle proroghe tecniche );
- in considerazione dei suddetti caratteri di stretta necessità e funzionalità alla stipulazione di un nuovo contratto, che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, deve avere luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione efficace, si ritiene che, una volta stipulato il contratto, vengano meno i presupposti su cui l’istituto in parola si fonda.
Pertanto, il Servizio contratti pubblici del MIMS ha fornito una risposta affermativa al quesito, ferma restando la preventiva comunicazione al contraente uscente, entro un congruo termine ed in ossequio al principio di correttezza tra le parti ed al fine di garantire certezza nei rapporti giuridici.
È stato suggerito inoltre l'inserimento, nell'atto di proroga tecnica, di una clausola risolutiva espressa.