FAST FIND : FL6864

Flash news del
08/02/2022

Professioni, calcolo del compenso e applicabilità delle tariffe

La Corte di Cassazione si pronuncia sulle fonti di riferimento in merito ai compensi professionali e sulla concreta applicazione del regime tariffario vigente tra il 2006 e il 2012, periodo durante il quale è stata abrogata l’obbligatorietà delle tariffe minime fisse (art. 2 del D.L. 223/2006) ma non erano ancora state abrogate le tariffe stesse (cosa in seguito avvenuta con l’art. 9 del D.L. 1/2012).

FATTISPECIE - Nel caso di specie il committente impugnava la sentenza della Corte d’Appello con la quale veniva quantificato l’importo da erogare ad un professionista geometra, a saldo delle competenze dovute in relazione all’attività di progettazione e direzione dei lavori su un fabbricato. In particolare il professionista aveva svolto correttamente l’attività di progettazione, mentre non risultava dimostrato lo svolgimento della direzione dei lavori.
Secondo la Corte di Appello, la mancanza di tale ultima attività - da considerarsi meramente accessoria rispetto a quella di progettazione - non costituiva grave inadempimento contrattuale, ma determinava solo il calcolo del compenso spettante al professionista limitatamente alle attività effettivamente svolte.
Il ricorrente invece:
1) insisteva sulla gravità dell’inadempimento rappresentato dalla mancata direzione dei lavori;
2) contestava il calcolo effettuato dal giudice.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - C. Cass. civ. 19/01/2022, n. 1615 ha in primo luogo richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha osservato che:
- da un lato, il giudice territoriale aveva considerato la direzione dei lavori un’attività meramente accessoria rispetto a quella di progettazione;
- d’altro lato, l’attività principale (di progettazione) era stata puntualmente documentata dal professionista attraverso la produzione degli atti comprovanti la redazione e la presentazione del progetto relativo alla domanda di concessione edilizia (rilasciata) e alla successiva variante. La correttezza dell’operato del professionista in ordine all’attività di progettazione risultava inoltre dalla relazione del consulente tecnico.
Si trattava dunque di tipico apprezzamento in fatto (compreso il giudizio sulla natura accessoria della direzione dei lavori nel quadro dell'indagine sui rapporti contrattuali tra le parti), sorretto da adeguata motivazione, e pertanto non censurabile in Cassazione.

CALCOLO DEL COMPENSO DOVUTO - Con riferimento alla quantificazione degli onorari, la Corte di Cassazione ha affermato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice.
Nel caso in esame dunque, la mancanza di convenzione tra le parti rendeva applicabile il meccanismo di liquidazione di cui agli artt. 55-58 della L. 02/03/1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri).

Con la sentenza in discorso è stato, in sostanza, ribadito il principio secondo il quale nella disciplina delle professioni intellettuali, durante il regime di vigenza delle tariffe professionali tra il 2006 e il 2012, il contratto costituiva la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresentava una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale era dato ricorrere, ai sensi dell’art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni tra le parti al riguardo (vedi Compensi dei professionisti: normativa e consigli pratici (preventivo, contratto, comunicazioni varie)).

Si ricorda che per l’applicazione delle tariffe professionali dei geometri occorre fare riferimento alle date riportate nella seguente tabella.

Periodo

Applicabilità delle tariffe

Prestazioni iniziate tra il 15/04/1966 (data di entrata in vigore del D. Min. Grazia e Giust. 25/03/1966 che ha stabilito l’obbligatorietà della tariffa geometri di cui alla L. 144/1949 come minimo inderogabile) e il 12/08/2006

Tariffe minime obbligatorie

Prestazioni iniziate tra 12/08/2006 (data di entrata in vigore della L. 04/08/2006, n. 248, di conversione del D.L. 223/2006, che ha abrogato l’obbligatorietà delle tariffe) e il 24/08/2012

Tariffe solo in caso di mancato accordo tra le parti

Prestazioni iniziate dopo il 24/08/2012 (data di entrata in vigore della L. 24/03/2012, n. 27, di conversione del D.L. 1/2012,  che ha abrogato le tariffe)

Niente tariffe

 

Dalla redazione