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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. C.R. Liguria 18/11/2014, n. 31
Deliberaz. C.R. Liguria 18/11/2014, n. 31
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[Premessa]IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali; Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie: a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; b) il commercio su aree pubbliche; c) la vendita della stampa quotidiana e periodica; d) la somministrazione di alimenti e bevande; e) la distribuzione dei carburanti; f) le forme speciali di commercio al dettaglio; g) i centri di telefonia in sede fissa; Visto, in particolare l’articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali: - il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; - la vendita della stampa quotidiana e periodica; - la somministrazione di alimenti e bevande; - la distribuzione dei carburanti; |
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Modifiche e integrazioni alla deliberazione del consiglio regionale 17 dicembre 2012, n. 31PARAGRAFO 1 - CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO Al punto: “Per esercizi NON alimentari si intendono”, dopo la parola “merci” del quarto capoverso, è aggiunta la parola: “speciali” PARAGRAFO 2 - LETTERA B) CONTRATTI O PATTI D’AREA Al capoverso 26, numero 1, all’ottavo pallino otto, le parole: “pari al”, sono sostituite dalle seguenti: “pari ad almeno”. Alla fine del numero 1 è aggiunto il seguente periodo: “- possono partecipare ai Patti d’area anche le Prefetture e gli operatori commerciali che già esercitano l’attività commerciale negli immobili inseriti nell’ambito territoriale del Patto d’area alle condizioni indicate nel medesimo.” PARAGRAFO 3 - DEROGA AI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA LETTERA B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI Al punto §, alla fine dell’ultimo pallino, dopo la parola: “perimetrata” sono aggiunte le seguenti: “ovvero qualora previsto nel Patto d’area di cui al Paragrafo 2”. PARAGRAFO 4 - CRITERI E INDIRIZZI PER INSEDIAMENTI DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI LETTERA A) NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEI CENTRI STORICI Al primo pallino le parole: “Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “presente Paragrafo”. LETTERA B) SUBINGRESSO IN MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Le parole: “Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “presente Paragrafo”. PARAGRAFO 5 - CRITERI E INDIRIZZI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI Alla fine del Paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera: “C) SUBINGRESSO in Grandi strutture di vendita Nel caso di SOLO SUBINGRESSO in Grandi strutture di vendita ovunque siano collocate NON è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al presente paragrafo e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.”. Dopo il Paragrafo 5 è aggiunto il seguente: “PARAGRAFO 5 BIS - DEROGA PER EDIFICI PREESISTENTI Le prescrizioni relative al rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione specifici obbligatori di cui al Paragrafo 4, “Criteri e indirizzi per insediamenti di medie strutture di vendita” e al Paragrafo 5 “Criteri e indirizzi per nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali, distretti commerciali tematici”, nonché gli standards di parcheggi di cui al Paragrafo 15 per gli esercizi di vicinato, fatto salvo quelli previsti dalla vigente normativa statale, non trovano applicazione in edifici preesistenti e già con destinazione d’uso commerciale.”. PARAGRAFO 6 - AMPLIAMENTI-CONCENTRAZIONI-ACCORPAMENTI-TRASFERIMENTI I primi sei periodi, dalle parole: “Sono consentite” fino alle parole: “non alimentare”, sono sostituiti dai seguenti: “Sono consentite le operazioni di ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento di tutte le strutture di vendita alle condizioni di cui ai sottoriportati punti. Per ESERCIZI AUTORIZZATI si intendono quegli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l’autorizzazione commerciale (o S.C.I.A.) ma che non devono necessariamente essere esistenti e già attivi, nel senso di già esercitanti l’attività commerciale. Per AMPLIAMENTO si intende aggiunta di nuova superficie netta di vendita ad un esercizio commerciale: |
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