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Deliberaz. G.P. Bolzano 03/12/2012, n. 1814

Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27.09.2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.P. 27/12/2013, n. 2007
- Delib. G.P. 29/11/2016, n. 1321
- Delib. G.P. 14/02/2017, n. 168
- Delib. G.P. 27/06/2017, n. 716
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Testo del provvedimento


La Giunta provinciale


vista la propria Deliberazione n. 1593 del 27 settembre 2010;

visti gli articoli 107 (ex-art. 87 Trattato CE) e 108 (ex-art. 88 Trattato CE) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE);

vista la decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea.

constata quanto segue:

Con propria deliberazione n. 1593 del 27 settembre 2010 la Giunta provinciale ha approvato i criteri riguardanti gli interventi incentivabili, la presentazione delle domande, la determinazione, l’approvazione e l’erogazione dei c

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Allegato A - Criteri sugli interventi incentivabili, per la presentazione delle domande, la determinazione, l’approvazione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

N2

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9., con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione nonché l’erogazione di contributi per la promozione del risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.


Art. 2 - Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono coloro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto nell’articolo 3 dei presenti criteri.


Art. 3 - Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi che attestano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia:

a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti

Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 10 cm. Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Sono escluse da contributi:

- coibentazioni in edifici le cui altezze vengono aumentate in misura maggiore a quella necessaria per l’intervento di coibentazione;

- coibentazioni in edifici in cui viene demolito il piano sottotetto, compreso il solaio sottotetto;

- coibentazioni in nuove costruzioni aggiunte.

b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili di edifici esistenti

Le parti di edificio da coibentare devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Sono escluse da contributi coibentazioni in caso di demolizione e ricostruzione.

c) sostituzione di finestre e portefinestre

Le parti dell’edificio interessati dall’intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. Realizzato l’intervento, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Qualora la sostituzione di finestre e portefinestre in edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica sia approvata, però non sia finanziabile da parte della Ripartizione beni culturali, può essere concesso un contributo ai sensi dei presenti criteri. I nuovi infissi devono essere dotati di vetro con valore Ug pari a massimo 1,2 W/m²K.

La sostituzione di finestre e portefinestre è esclusa da contributi nei casi di demolizione e ricostruzione.

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina

Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90°. Impianti con superficie dei collettori non superiore a 10 m2 e serbatoi d’acqua fino a 1000 l vengono sovvenzionati indipendentemente dal numero di utilizzatori. Per impianti con superficie dei collettori superiore a 10 m2 vengono sovvenzionati al massimo 2 m2 di superficie e 200 l di serbatoio d’acqua per utilizzatore ovvero per consumo equivalente.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina.

e) installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento

Impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento vengono sovvenzionati solo per edifici con fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A. Vengono sovvenzionati al massimo 0,25 m² di superficie di collettore ogni m² di superficie lorda di piano; è compresa l’eventuale produzione di acqua calda.

Impianti per riscaldamento vengono ammessi a contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. L’inclinazione dei collettori solari non può essere inferiore a 40° sul piano orizzontale, con uno scostamento non superiore ai 45°dalla direzione sud. I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore. In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento.

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico

Il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all’acqua di riscaldamento. Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A. Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

Qualora l’impianto serva un minimo di 5 edifici diversi, si può prescindere dall’applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi.

Qualora un impianto serva un minimo di 10 edifici diversi, ovvero un minimo di 20 edifici diversi esclusivamente in zone di ampliamento, questo non verrà trattato ai sensi dei criteri del presente allegato, bensì come impianto di teleriscaldamento ai sensi dell’allegato B).

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina. In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico.

Qualora l’impianto serva prevalentemente serre o impianti produttivi, si può prescindere dall’applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi. N1

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato

Le caldaie a gassificazione di legname spezzato devono essere dotate di regolazione automatica, il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all’acqua di riscaldamento ed inoltre è da installare un accumulatore termico con un volume mimino di 40 litri per kW di potenza nominale della caldaia. Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A. Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla p

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Allegato B - Criteri per la presentazione delle domande, la determinazione, l’approvazione e l’erogazione dei contributi per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

N3

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, con la presente delibera vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento.


Art. 2 - Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono coloro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano un intervento ai sensi dei presenti criteri.


Art. 3 - Informazioni generali

I contributi possono essere concessi per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili di energia o calore residuo derivante da processi produttivi o dalla produzione di corrente elettrica.

Presupposto per la concessione di un contributo è la delimitazione dell’area servita dall’impianto di teleriscaldamento effettuata tramite decreto dell’Assessore per l’energia in presenza dei presupposti di seguito elencati:

- inoltro della domanda di delimitazione da parte del richiedente

- dichiarazione inizio attività

- proposta di delimitazione mediante delibera del consiglio o della giunta del Comune interessato

- valutazione positiva da parte dell’Ufficio risparmio energetico.

Sono possibili integrazioni e modifiche d’ufficio alla proposta del Comune.

Nel caso in cui il Comune non effettui nessuna delimitazione, su proposta del richiedente l’area servita dell’impianto di teleriscaldamento può essere delimitata d’ufficio tramite decreto dell’Assessore previa valutazione positiva da parte dell’Ufficio risparmio energetico.

Qualora si rendessero necessarie modifiche di aree già delimitate, possono essere ammesse in presenza dei presupposti di seguito elencati:

- domanda di modifica motivata inoltrata dal gestore del teleriscaldamento

- nuova delimitazione da parte del Comune interessato

- valutazione positiva da parte dell’Ufficio risparmio energetico.

I beneficiari del contributo hanno l’obbligo di allacciare alla rete di teleriscaldamento tutti gli interessati ricompresi nell’area delimitata e di garantire la fornitura del calore, anche con un sistema di riscaldamento alternativo qualora la rete di teleriscaldamento non fosse ancora posata.

Nell’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento è escluso qualsiasi contributo a carico del bilancio provinciale per interventi ed impianti per la produzione di calore nella forma e con il livello di temperatura che può essere fornito dall’impianto di teleriscaldamento.


Art. 4 - Presentazione delle domande

Le domande di contributo per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall’Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all’Ufficio risparmio energetico prima dell’inizio dei lavori. Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall’Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all’Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- autovalutazione della classe di dimensione dell’impresa

- preventivo di spesa dettagliato

- relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico autorizzato iscritto all’Albo professionale e composta dai seguenti documenti:

- dati di riconoscimento del committente e del luogo di attuazione dell’intervento

- descrizione dettagliata della situazione esistente e degli interventi in progetto

- dimostrazione del fabbisogno termico in estate e in inverno

- elenco utenti con indicazione della potenza di allacciamento

- calcolo del risparmio energetico conseguito - ovvero gasolio sostituito - con l’intervento

- schema di funzionamento dell’impianto (centrale termica, sottostazioni)

- planimetria della rete di teleriscaldamento

- autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento con progetto approvato.

Le domande per la costruzione di impianti di teleriscaldamento presentate da grandi imprese ai sensi del Diritto comunitario europeo devono essere corredate inoltre da un’analisi economica dell’investimento in assenza del contributo provinciale redatta da un esperto abilitato indipendente.

Le domande per allacciamenti in aree servite da impianti di teleriscaldamento già delimitate devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- preventivo di spesa dettagliato

- relazione tecnica redatta e firmata da un tecni

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Allegato C - Criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l’utilizzo di strumenti di pianificazione nell’ambito del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

N4

Art. 1 - Oggetto

Con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l’utilizzo di strumenti di pianificazione nell’ambito risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili.


Art. 2 - Beneficiari

Beneficiari dei contributi sono enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto all’articolo 3 dei presenti criteri.


Art. 3 - Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi:

a) consulenza energetica per il cittadino La quantità di ore concesse per la consulenza energetica viene calcolata in base al numero di abitanti del comune.

fino a 3.000 abitanti 40 ore/anno

da 3.000 a 10.000 abitanti 80 ore/anno

oltre 10.000 abitanti 120 ore/anno

La tariffa oraria ammessa per la concessione del contributo ammonta a Euro 38,00.

b) realizzazione di analisi per l’ottimizzazione energetica di edifici pubblici

Le analisi energetiche di ogni edificio devono contemplare quanto segue:

- denominazione e indirizzo dell’edificio da analizzare

- dati tecnici relativi all’edificio -rilievo del consumo energetico annuo

- potenziale di risparmio

- elenco degli interventi per l’ottimizzazione del consumo energetico

Per ogni edificio può essere inoltrata una sola domanda.

c) redazione di piani energetici Il piano energetico deve prefiggersi i seguenti obiettivi:

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