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Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2016, n. 1321

Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione del teleriscaldamento.
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Testo del provvedimento

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha assunto da tempo responsabilità in materia di tutela del clima e di politica energetica e, con la Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni.

L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, prevede la concessione di contributi per interventi di utilizzo razionale dell'energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

I criteri per la concessione di contributi per la costruzione e l'amplia

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione del teleriscaldamento

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti in sistemi di teleriscaldamento efficienti sotto il profilo energetico ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, approvate con Delib.G.P. 20 giugno 2011, n. 940.


Articolo 2 - Definizioni

1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento;

b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo;

c) edificio: costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che, se multipiano, abbia una scala autonoma;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l'attività è svolta con scopo di lucro o meno;

e) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

f) intensità di contributo: importo del contributo espresso come percentuale dei costi ammissibili;

g) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;

h) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:

- dati relativi al committente e al sito dell'intervento;

- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

i) risultato operativo: differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, se la differenza è positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione e la parte dei costi di finanziamento non coperta dal contributo richiesto;

j) sistema di teleriscaldamento: insieme degli impianti di produzione di energia termica e di recupero di calore residuo o cogenerato, nonché dell'infrastruttura di distribuzione necessari per la fornitura dei clienti del teleriscaldamento;

k) teleriscaldamento: la fornitura tramite una infrastruttura di distribuzione, verso almeno tre edifici diversi, di calore sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il calore deve essere venduto con contratti di fornitura sulla base dei consumi registrati dai contatori di fornitura;

l) teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico: un sistema di teleriscaldamento che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50% una combinazione di tale energia e calore. Tale sistema di teleriscaldamento deve comportare, in modo efficiente in termini di costi, una riduzione misurabile del consumo di energia primaria necessaria per fornire un kWh di energia termica al cliente finale rispetto alla situazione usuale di approvvigionamento al momento della domanda. Il relativo calcolo deve essere effettuato per l'area servita dal sistema di teleriscaldamento, considerando l'energia richiesta per l'estrazione, la conversione e il trasporto del combustibile e per la distribuzione del fluido vettore;

m) rete di distribuzione: insieme delle tubazioni e delle apparecchiature necessarie per una trasmissione del calore sicura ed energicamente efficiente tra il punto di cessione del calore dell'impianto di produzione ed il punto di fornitura all'utente finale;

n) densità termica annua: la quantità annua di calore venduto diviso la lunghezza totale del tracciato della rete di distribuzione.


Articolo 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.


Articolo 4 - Regimi di aiuto

1. I contributi sono concessi:

a) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26.6.2014) e nel rispetto delle condizioni generali e di quelle specifiche dell'articolo 46 del regolamento;

b) in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

2. I regimi di aiuto previsti per ogni intervento incentivabile sono indicati nella tabella A. Prima della concessione del contributo irichiedenti possono scegliere per quale regime di aiuto optare.


Articolo 5 - Requisiti generali

1. I richiedenti devono presentare domanda scritta di contributo, corredata della documentazione richiesta, all'Ufficio provin

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