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07/01/2022

Completamento di opere non condonate in zona paesaggistica

In tema di abusi edilizi in zona paesaggistica, il Consiglio di Stato ha ribadito che la domanda di condono non abilita il richiedente al completamento dell’opera oggetto della richiesta di sanatoria e che è legittimo l’ordine di demolizione anche se riferito a opere soggette a SCIA.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’ordine di demolizione di alcune opere edilizie consistenti nel completamento di un manufatto su due livelli e nella realizzazione di una tettoia nello spazio adiacente, in zona soggetta a vincolo paesaggistico nell’isola d’Ischia. In sintesi, risultava che fossero state edificate nuove opere a completamento dei manufatti oggetto di istanza di sanatoria, successivamente alla presentazione della domanda di condono.

COMPLETAMENTO DELL’OPERA OGGETTO DI ISTANZA DI CONDONO - C. Stato 31/12/2021, n. 8767 ha confermato la legittimità dell’ingiunzione a demolire, affermando che non è possibile proseguire i lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite.
Pertanto il Comune è obbligato ad ordinarne (come nella specie) la demolizione, tranne nel caso in cui la prosecuzione sia avvenuta nel rispetto delle procedure poste dall'art. 35 della L. 28/02/1985, n. 47, applicabile grazie ai rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (C. Stato 05/12/2019, n. 8314).
Sul punto è stato infatti ribadito l’orientamento secondo il quale in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria (C. Stato 10/06/2021, n. 4473).

ABUSI IN ZONA PAESAGGISTICA E ORDINE DI DEMOLIZIONE DI OPERE SOGGETTE A SCIA - Ferma rimanendo la sussistenza di un’autonoma causa idonea a legittimare la disposta demolizione, data dalla realizzazione di opere di completamento successivamente alla presentazione della domanda di condono al di fuori della procedura abilitativa delineata dall’art. 35, L. 47/1985, anche il secondo motivo di appello, afferente ai profili paesaggistici, è stato ritenuto infondato.
I giudici hanno infatti rilevato che nel caso di specie non poteva trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 32 L. n. 47/1985 per le opere soggette a vincoli, tenuto conto che i manufatti oggetto dell’ordine demolitorio non erano riconducibili alla domanda di condono riferibile all’abitazione.
In altri termini, le opere di completamento non erano state contemplate nell’istanza di sanatoria per cui risultavano realizzate sine titulo.
Per l’effetto, risultava applicabile il principio per cui l'accertamento della mancanza di titolo abilitativo di un’opera, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, rende doveroso per l’Amministrazione disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il principio opera, hanno specificato i giudici, anche nelle ipotesi in cui le opere abusivamente realizzate siano soggette al regime della DIA (oggi SCIA), tenuto conto che l’art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 attribuisce all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA (SCIA), prive di autorizzazione paesaggistica.

Dalla redazione