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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Requisiti di capacità tecnica e professionale, servizi analoghi di progettazione
Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento di vulnerabilità sismica dei corpi di fabbrica di un’azienda ospedaliera. Un concorrente contestava l’aggiudicazione, con riferimento, tra l’altro, alla valutazione della Commissione di gara in merito alle progettazioni “similari” indicate in sede di offerta tecnica dal RTI aggiudicatario.
In proposito TAR Campania-Napoli 10/09/2024, n. 4906 ha ricordato le coordinate interpretative relative alla nozione di servizio analogo dettate dall’ANAC nel parere 30/03/2022, n. 147. Sul punto, l’Autorità ha precisato che tale nozione va intesa non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.
In questo senso la giurisprudenza ha chiarito che nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo.
Allo stesso modo, quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
Facendo ricorso, per la fattispecie in esame, alle menzionate coordinate, l’operato della Commissione di gara risultava pienamente legittimo, ben potendo i servizi di progettazione analoghi spesi in gara ai fini della valutazione dell’offerta tecnica essere considerati per l’attribuzione del relativo punteggio.
La pronuncia è in linea con l’orientamento espresso, anche di recente, dal Consiglio di Stato (C. Stato 15/02/2024, n. 1510), secondo il quale, la valutazione di servizi identici (e non anche analoghi) individuerebbe una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, che contrasta con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (C. Stato 23/11/2016, n. 4908); si creerebbe di fatto una barriera all’ingresso di nuovi operatori, o meglio di operatori che intendono diversificare i loro prodotti apportando così miglioramento ed innovazione anche per quello specifico settore di riferimento.
Non è soltanto il mercato e i singoli operatori a beneficiare della interpretazione estensiva, ma anche la stessa P.A. che, potendo ampliare lo spettro dei soggetti abilitati a fornire o prestare certi servizi, finisce per incentivare questi ultimi a garantire prodotti di miglior livello qualitativo onde poter superare una "più ampia ed agguerrita concorrenza".
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