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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Limiti di altezza delle costruzioni, computabilità del torrino scala
FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava il diniego di permesso di costruire per l’ampliamento mediante sopraelevazione, col beneficio di cui all’art. 4, L.R. Campania 19/2009, comma 1, lett. c) (c.d. Piano Casa regionale), di un fabbricato residenziale (zona B). Il diniego di permesso di costruire era motivato dall’amministrazione comunale in base al rilievo che la progettata sopraelevazione superava l’altezza dell’edificio limitrofo ai sensi dell’art. 8, n. 2 del D.M. 1444/1968, intendendo per tale quella alla gronda e non quella dell’esistente torrino scale, come effettivamente era stabilito dal regolamento urbanistico comunale (RUEC).
In sostanza il diniego era stato opposto perché l’edificio limitrofo, non considerando il suo torrino scala ai sensi del RUEC, risultava di altezza inferiore rispetto al progetto dell’edificio avviato a sopraelevazione.
LIMITI DI ALTEZZA, RILEVANZA DEL TORRINO SCALA - Ai sensi dell’art. 8, n. 2, del D.M. 1444/1968, l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7 dello stesso D.M..
Il TAR Campania-Salerno, 17/12/2021, n. 2795 ha affermato che entro tale nozione di altezza deve intendersi ricompresa anche quella ragguagliata dal torrino scale posto al disopra della copertura dell’edificio.
Ed infatti la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va computato il torrino scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione comportante l’aumento della volumetria preesistente ed utile per la definizione concreta delle distanze legali tra i fabbricati.
ESCLUSIONE DEL VOLUME TECNICO E DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA DEL RUEC - Un simile manufatto non può essere considerato volume tecnico, non computabile entro la cubatura urbanisticamente rilevante, tali essendo soltanto le opere edilizie destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa, e non anche le opere - quale, appunto, il torrino scale - che di quest’ultima costituiscano parte integrante.
Pertanto, secondo il TAR, la disposizione del RUEC, laddove escludeva dal computo dell’altezza massima dei fabbricati i torrini scale, riconducendoli alla categoria dei volumi tecnici, si poneva irrimediabilmente in contrasto con l’accezione di altezza di cui al citato art. 8, n. 2, del D.M. 1444/1968 e con le più elementari regole della materia, le quali sono dirette a tutelare quegli specifici valori urbanistico-edilizi (aria, luce, vista, ecc.) sui quali incidono tutti i volumi che, ergendosi al di sopra della linea naturale del terreno, modificano in modo permanente la conformazione del suolo e dell'ambiente.
Sul punto il TAR ha specificato che il D.M. 1444/1968, essendo stato emanato su delega della L. 1150/1942, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati prevalgono sulle confliggenti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica. Da qui la disapplicazione della norma regolamentare e la sua sostituzione automatica con la sovraordinata norma di rango primario dettata dal citato art. 8, D.M. 1444/1968.
Il diniego è stato di conseguenza annullato, in considerazione del fatto che era stato adottato sulla base della norma comunale rivelatasi, per quanto sopraesposto, illegittima.