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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fascicolo virtuale dell'operatore economico: indicazioni ANAC
L'art. 53 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) ha apportato, tra l'altro, modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Il nuovo art. 81, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici venga istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) nel quale sono presenti:
- i dati per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione (di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016);
- l'attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici (di cui all'art. 84 del D. Leg.vo 50/2016);
- i dati e documenti relativi ai criteri di selezione che l'operatore economico carica (di cui all'art. 83 del D. Leg.vo 50/2016).
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
Il FVOE consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list).
Con il Comunicato ANAC del 29/11/2021 sono fornite istruzioni operative in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione vigenti ed è illustrato il cronoprogramma degli interventi finalizzati alla completa attuazione delle nuove previsioni normative.
Con riferimento agli obblighi di comunicazione, in attesa dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 81, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 50/2016, l’ANAC ritiene opportuno confermare gli obblighi esistenti e le modalità di adempimento degli stessi, anche al fine di evitare l’introduzione di un regime transitorio che potrebbe non essere confermato a sistema.
Man mano che si procederà all’attuazione dei vari step del processo di adeguamento, l’ANAC individuerà e renderà noti al mercato gli adempimenti necessari a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, provvedendo all’aggiornamento degli atti vigenti, ivi compresa la Delib. ANAC 17/02/2016, n. 157.
Con riferimento al cronoprogramma degli interventi, l'ANAC comunica che sono state avviate le attività necessarie all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 81, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 50/2016 e all’adeguamento definitivo dei sistemi informatici.
Già a partire dal mese di marzo 2022, sarà operativa la prima versione del FVOE che consentirà di svolgere le seguenti attività:
- verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016;
- utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
- istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del D. Leg.vo 50/2016, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.
Fino a successivo intervento dell’ANAC:
- restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione esistenti nei confronti dell’Osservatorio ai sensi degli articoli 29 e 81 del D. Leg.vo 50/2016;
- nelle more del completo sviluppo dei servizi di interoperabilità tra le banche dati esistenti di tutti gli Enti certificanti, le verifiche del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici saranno effettuate attraverso il FVOE utilizzando le funzionalità disponibili per gli utenti via web;
- la Delib. ANAC 17/02/2016, n. 157 sarà aggiornata al fine di coordinare le indicazioni operative con la progressiva evoluzione dei servizi online.