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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 12/06/1976, n. 78
L. R. Sicilia 12/06/1976, n. 78
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- Circ. Ass. R. 16/02/2023, n. 2
- L.R. 13/08/2020, n. 19
- L.R. 03/05/2001, n. 6
- L.R. 06/04/1996, n. 27
- L.R. 30/04/1991, n. 15
- L.R. 25/05/1990, n. 7
- L.R. 07/05/1977, n. 32
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Art. 1L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione di lire 50.000 milioni. N12 Il fondo è destinato: a) quanto a lire 44.400 milioni ad incentivazi |
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Art. 2È autorizzata la spesa di L. 70.000 milioni per la realizzazione di opere riguardanti attrezzature ed infrastrutture pubbliche d' interesse turistico |
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Art. 3I versamenti sul fondo di rotazione istituito a norma del primo comma del precedente art. 1 saranno effettuati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, previo parere della Ragioneria generale, in relazione alle concrete esigenze. A carico del fondo di rotazione possono essere concessi mutui fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di iniziative turistico - ricettive di categoria lusso e prima, e fino al 70 per cento per impianti alberghieri di categoria inferiore e pe |
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Art. 4I mutui di cui al precedente art. 3 possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e gli impianti fissi, e per la durata di 10 anni per i mobili, gli arredi e le dotazioni. La spesa ammissibile al mutuo per la parte riguardante l'acquisizione dell'area non può superare il 10 per cento di quella totale, elevabil |
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Art. 5 |
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Art. 6A carico del fondo di rotazione è autorizzata la concessione di contributi rateali per l'abbattimento al 2,50 per cento, al netto di ogni onere access |
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Art. 7Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono indirizzate all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, tramite l'Ente provinciale per il turismo territorialmente competente, il quale esprime, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia |
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Art. 8Le incentivazioni a favore delle iniziative turistico-alberghiere sono concesse con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, sulla base di criteri fissati annualmente con decreto dell'Assessore regionale stesso, previo parere del Comitato di cui al successivo art. 11, sentito il Comitato tecnico così costituito |
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Art. 9Il Comitato tecnico di cui all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 1959, |
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Art. 10Per la liquidazione dei contributi destinati all'incentivazione dei trasporti di interesse turistico sono ammesse aperture di credito, ai sensi delle v |
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Art. 11 |
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Art. 12 |
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Art. 13 |
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Art. 14Per la realizzazione degli interventi previsti nel primo comma del precedente art. 2 relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico, gli enti locali il cui territorio sia compreso, in tutto o in p |
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Art. 15Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) N13 l |
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Art. 16Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza |
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Disposizioni transitorie finali |
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Art. 17Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente al primo anno di attività del Comitato previsto dal precedente art. 13, i componenti di |
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Art. 19Tutte le iniziative in via d' istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e corredate dai prescritti nulla osta edilizi - previo ac |
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Art. 20Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 aprile 196 |
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Art. 22I limiti di impegno ventennale, autorizzati per gli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974 con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, con l'art. 44 della legge regionale 31 dicembre 1974, |
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Art. 25La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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