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09/12/2021

Impianti fotovoltaici soggetti ad autorizzazione e silenzio assenso

Secondo il Consiglio di Stato, l’istituto del silenzio assenso non si applica alla richiesta di autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili, per i quali è invece necessario un provvedimento espresso della P.A.

Nella fattispecie il ricorrente contestava il diniego del permesso di costruire opposto dal Comune per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola. Secondo la società il diniego era stato emesso tardivamente, quando ormai sul titolo si era già formato il silenzio assenso.

C. Stato 05/11/2021, n. 7384 ha affermato che i provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie rinnovabili ex art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 sono attratti alla disciplina di cui all’art. 20, L. 241/1990, con la conseguenza che, ai fini dell’autorizzazione, è sempre richiesta l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione l’istituto del silenzio assenso.

In particolare, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L. 241/1990, come sostituito dal D.L. 35/2005, l’istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del medesimo articolo per i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, risulta non applicabile, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente e ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali. In ragione di tale deroga, l’istituto procedimentale del silenzio-assenso non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie.
Inoltre il Consiglio di Stato ha ricordato che la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso della necessità nella materia ambientale dell’adozione di provvedimenti espressi, ponendosi la previsione normativa del silenzio assenso in contrasto con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale dei progetti.

Dalla redazione