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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Permesso di costruire annullato e risarcimento da parte della P.A.
Nella questione rimessa all'Adunanza plenaria, l’annullamento della concessione edilizia era stato pronunciato in sede giurisdizionale su ricorso di alcuni titolari di immobili situati nelle vicinanze del fabbricato. Il titolo ad edificare risultava infatti rilasciato in violazione della distanza minima dagli edifici prospicienti stabilita dalle NTC del PRG del Comune, pari alla semisomma tre le altezze di questi con quello da realizzare. La società immobiliare ricorrente chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti a tale annullamento, per la lesione derivatane al proprio affidamento sul fatto che l’unica distanza minima tra le costruzioni da rispettare fosse quella di 10 metri tra pareti finestrate stabilita dall’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, num. 2.
RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 29/11/2021, n. 19, si è pronunciata nel senso della sussistenza della responsabilità dell’amministrazione, a determinate condizioni, per lesione dell’affidamento anche nel caso di permesso di costruire illegittimo, poi annullato in sede giurisdizionale.
In particolare è stato affermato il seguente principio di diritto: nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all’esercizio del pubblico potere - come nel caso di rilascio di un permesso di costruire - è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione - e quindi, in altri termini sulla legittimità di quel permesso - conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.
CONDIZIONI E LIMITI DEL RISARCIMENTO - Peraltro, affinché questo affidamento sia tutelabile in via risarcitoria, esso deve essere ragionevole - ossia incolpevole - e quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall’amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, e in cui il privato abbia senza colpa confidato: non sussiste perciò la tutela risarcitoria se le ragioni dell’illegittimità del provvedimento della P.A. siano manifeste.
In tale prospettiva, il grado della colpa dell’amministrazione, e dunque la misura in cui l’operato di questa è rimproverabile, rileva sotto il profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento.
Poiché nell’ipotesi di attivazione dell’azione giurisdizionale il privato è posto nella condizione di conoscere la possibile illegittimità dell'atto amministrativo (diventando l’annullamento un’evenienza non più imprevedibile), un affidamento tutelabile si può ipotizzare solo prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
In sintesi, il ragionevole convincimento del privato è escluso:
- in caso di illegittimità evidente del provvedimento favorevole (poi annullato) o
- quando il destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.
Ai fini del risarcimento del danno, il giudice remittente dovrà dunque valutare la sussistenza dell’affidamento incolpevole del privato, nei termini e in applicazione dei suddetti principi enunciati dall'Adunanza plenaria.