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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Cessione del credito: criteri e modalità per le sospensioni e i controlli
DISPOSIZIONI ANTIFRODE E PROFILI DI RISCHIO - L’art. 122-bis del D.L. 34/2020 - introdotto dall’art. 2 del D.L. 157/2021 allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti - prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio (vedi anche Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi e Cessione credito o sconto in fattura per lavorazioni non ancora eseguite).
Con il Provv. Ag. Entrate 01/12/2021, n. 340450 sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis del D.L. 34/2020, adottato al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Criteri per la sospensione
La sospensione - ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni - avviene sulla base dei criteri previsti dal citato art. 122-bis del D.L. 34/2020, comma 1, secondo periodo, i quali fanno riferimento:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Comunicazione di sospensione e annullamento
Con riferimento alle comunicazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.
Relativamente alla comunicazione di sospensione, la procedura prevede che:
- la sospensione delle comunicazioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 (bonus fiscali edilizi) è comunicata con ricevuta, resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- la sospensione delle comunicazioni di cui all’art. 122 del D.L. 34/2020 è comunicata invece con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all'art. 3 del D.P.R. 322/1998, comma 3, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.
Esiti del controllo
Con il Provv. Ag. Entrate 01/12/2021, n. 340450 sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
La verifica in commento può condurre a diversi esiti:
- se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa con la relativa motivazione. In tal caso, la comunicazione si considera non effettuata;
- se, invece, i rischi non risultano confermati, oppure è decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
La sospensione - ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni - avviene quindi sulla base dei criteri previsti dall’art. 122-bis del D.L. 34/2020, comma 1, secondo periodo e riguarda l’intero contenuto della comunicazione.