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30/11/2021

Circolare Agenzia entrate su asseverazioni e visti per i bonus fiscali

I chiarimenti delle Entrate (Circolare 29/11/2021, n. 16/E) sugli obblighi di conseguire asseverazioni e visti in relazione ai vari bonus fiscali edilizi attualmente vigenti. Importanti indicazioni su congruità delle spese, modulistica da utilizzare, necessità che i lavori siano avviati.

La Circolare Agenzia entrate 29/11/2021, n. 16/E, reca chiarimenti in merito alle misure adottate con l’art. 1 del D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”), recante misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura.
SI riporta di seguito una sintesi della Circolare, rinviando per dettagli anche a Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica.

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
Criteri per la verifica di congruità delle spese. L’art. 1 del D.L. 157/2021 ha previsto che in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per tutti gli interventi agevolabili (non solo quindi per il Superbonus), è necessario acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti (vedi per dettagli Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica).
Quanto ai criteri da utilizzare per la verifica di congruità delle spese, la Circolare 16/E/2021 conferma quanto da noi anticipato, cioè che, nelle more della emanazione del nuovo Decreto del Ministero della Transizione ecologica:
A) per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al D.M. 06/08/2020 (prezzari individuati dal Decreto o in mancanza analisi prezzi e/o valori indicati nell’Allegato I del medesimo Decreto - vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 06/10/2020, e ai criteri residuali indicati al successivo punto B), per quelli con data di inizio lavori antecedente;
B) per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, si fa riferimento ai criteri previsti dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, listini ufficiali o listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).
La verifica non è necessaria per gli interventi che rientrano nel “Sismabonus acquisti”.
Risulta invece poco chiaro quanto affermato dalla Circolare 16/E/2021 al punto 1.2.2, ove si legge che l’attestazione di congruità delle spese “deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme”. Sembra potersi dedurre che debbano essere “congrui” non solo i costi nel loro insieme ma anche le singole voci di elenco prezzi: una simile affermazione - francamente contraria a quanto finora si poteva pensare - risulta oltremodo penalizzante per il contribuente e rischia di comportare per i tecnici un onere eccessivamente gravoso, soprattutto per i lavori già contrattualizzati.
Si rinvia per dettagli a Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica.

Modello per l’asseverazione. Per l’asseverazione è possibile usare un format in carta libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta che l’Area consulenza di Legislazione Tecnica ha messo a disposizione un modello utilizzabile per redigere l’asseverazione di congruità delle spese per tutti i bonus diversi dal 110%. Il modello è a disposizione dei nostri Clienti abbonati (escluso prove gratuite) e viene inviato in formato .docx su richiesta da inoltrare a ufficio.tecnico@ltsendmail.it(il modello non è ancora pubblicato nel Formulario online).

Esecuzione o meno dei lavori. Il chiarimento più importante recato dalla Circolare 16/E/2021 è probabilmente quello contenuto alla fine del punto 1.2.2, ove si legge quanto segue: “considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad INTERVENTI CHE RISULTINO ALMENO INIZIATI”.
Seppure (come al solito) il chiarimento poteva essere più esplicito, ci sembra pertanto di poter confermare quanto da noi recentemente affermato, cioè che risulta più prudente non includere nell’asseverazione lavorazioni che - seppure fatturate e pagate - non siano tuttavia state eseguite.

Ambito temporale di applicazione. L’Agenzia entrate conferma che:
- non devono essere asseverate le spese fatturate e pagate prima del 12/11/2021 per le quali risultino anche già stipulati alla medesima data gli accordi di cessione del credito o sconto in fattura con il cessionario. Non sono previste particolari formalità per la stipula del contratto; la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato con il Provv. 312528/2021 (Quadro D - dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di esercizio dell’opzione”);
- viceversa, devono essere asseverate le spese fatturate e/o pagate successivamente al 12/11/2021, o per le quali alla medesima data non risulti la stipula del contratto di cessione.

SUPERBONUS
Visto di conformità per la dichiarazione dei redditi. L’art. 1 del D.L. 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (vedi Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi).
A tale proposito la Circolare 16/E/2021 precisa quanto segue:
- il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto, i documenti giustificativi delle spese e le attestazioni);
- il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (vedi per dettagli il punto 1.1.1 della Circolare 16/E/2021);
- sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Quanto all’ambito temporale di applicazione, l’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12/11/2021 (non è pertanto richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi 2020, anche se presentata dopo l’11/11/2021);
- anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12/11/2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Criteri per la verifica di congruità delle spese. Quanto alle asseverazioni per la congruità della spesa (che per il Superbonus erano e sono sempre dovute), i criteri sono sostanzialmente i medesimi visti in precedenza, quindi:
A) per il Super-Ecobonus, si fa riferimento al D.M. 06/08/2020 (prezzari individuati dal Decreto o in mancanza analisi prezzi e/o valori indicati nell’Allegato I del medesimo Decreto - vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 06/10/2020, e ai criteri residuali indicati al successivo punto B), per quelli con data di inizio lavori antecedente;
B) per il Super-Sismabonus, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, si fa riferimento ai criteri previsti dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, listini ufficiali o listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).
La verifica non è necessaria per gli interventi che rientrano nel “Super-Sismabonus acquisti”.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Di seguito la tabella riepilogativa riportata al punto 1.3 della Circolare 16/E/2021.
Per maggiori dettagli sugli adempimenti dovuti in relazione ai singoli bonus si rinvia a Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica, che reca anche il modello predisposto dall’Area Consulenza di LT per la predisposizione dell’asseverazione di congruità della spesa per interventi diversi dal Superbonus.

AGEVOLAZIONE

VISTO DI CONFORMITÀ

ATTESTAZIONE CONGRUITÀ SPESE

PRIMA DEL 12/11/2021

DOPO IL 12/11/2021

PRIMA DEL 12/11/2021

DOPO IL 12/11/2021

SUPERBONUS

_

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Cessione del credito o Sconto in fatturaCessione del credito o Sconto in fatturaCessione del credito o Sconto in fatturaCessione del credito o Sconto in fattura

ALTRI BONUS

_

Cessione del credito o Sconto in fattura

(*)

Cessione del credito o Sconto in fattura

 

(*) L’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 06/10/2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Vedi per dettagli Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica.

Dalla redazione