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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 29/11/2021, n. 16/E
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PremessaCon il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», in corso di conversione, (di seguito “Decreto anti-frodi”) - pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2 |
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1. Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezziL’articolo 1 del Decreto anti-frodi ha modificato la disciplina dettata dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 m |
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1.1. SuperbonusL’articolo 1, comma 1, lett. a), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia |
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1.1.1. Visto di conformitàIl citato articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1), del Decreto anti-frodi ha modificato il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto rilancio, che, nella versione previgente, prevedeva l’obbligo di apposizione del visto di conformitàN2 dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus solo nelle ipotesi in cui il contribuente intendeva avvalersi - in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi - dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121, recante «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali». Con la modifica in commento, l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta |
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1.1.2. AsseverazioneIl citato articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del Decreto anti-frode ha modificato il comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio che, nella versione previgente, prevedeva, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute, che l’asseverazione dovesse tenere conto, per gli interventi ammessi al SuperbonusN5, dei prezzari successivamente individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2020, e - nelle more dell’adozione del predetto decreto - dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Con la modifica in commento viene previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento non solo |
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1.1.3. Cessione delle rate residue di detrazione non fruitePoiché l’obbligo del rilascio dell’asseverazione, così come del visto di conformità, era già previsto dal Decreto rilancio, resta invariata la disciplina relativa alle comunicazi |
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1.2.1. Visto di conformitàIl citato articolo 1, comma 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha modificato l’articolo 121 del Decreto rilancio, recante «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali»: - inserendo il comma 1-ter, che introduce l’obbligo del visto di conformità e dell’a |
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1.2.2. Attestazione della congruità delle speseIl citato articolo 1, comma 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha modificato l’articolo 121 del Decreto rilancio, prevedendo che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, descritte al paragrafo 1.1. Atteso che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», si ritiene che tale nuova attestazione debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. Il citato articolo 121, comma 1-ter, lett. b), del Decreto rilancio prevede, inoltre, che tale attestazione vada resa «secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del Decreto rilancio, secondo cui «Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al com |
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1.2.3. Ambito di applicazione temporaleL’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus dall’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura |
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1.2.4. Cessione delle rate residue di detrazione non fruiteL’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche |
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1.3. Tabella riepilogativaSi riepilogano di seguito le modifiche intervenute in materia di visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese per Superbonus e Bonus diversi dal Superbonus.
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2. Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventiviL’articolo 2 del Decreto anti-frodi inserisce, dopo l’articolo 122 del Decreto rilancio, l’articolo 122-bis, rubricato «Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi». Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto anti-frodi, tale articolo contiene disposizioni che assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controllo nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della norma. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio, l’Agenzia delle entrate - entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, trasmesse all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122N12 del predetto decreto (di seguito comunicazioni) - ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni. Deve trattarsi di comunicazioni che presentano profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del relativo controllo preventivo. Tali profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: |
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