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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 15/11/2021
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- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023
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Premessa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE; Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l’art. 104, comma 1, lettera nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’art. 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l’art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l’art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di v |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito DGMOT; N1 b) “autorizzazione”: il titolo giuridico di cui all’art 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l’espletamento delle attività di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada sui veicoli pesanti come definiti dalla lettera q)»; N2 c) «centri di controllo»: i centri di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto ministeriale 19 maggio 2017; N2 c-bis) «centro di controllo privato»: un’impresa di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblic |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell’art. 80, comma 8 CDS, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e ad integrazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, disciplina: a) i requisiti che deve possedere un’impresa di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 per richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 1, lettera b), per divenire operatore autorizzato, ed il rilascio della stessa; b) gli obblighi degli operatori autorizzati; b-bis) le modalità tecni |
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Art. 3 - Strutture ed ispettori per i controlli tecnici sui veicoli pesanti1. I controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti pres |
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Art. 3-bis - Requisiti per l’istanza di autorizzazione1. Può richiedere l’autorizzazione un’impresa iscritta nel registro o nell’albo di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1999, che esercita tutte le attività previste dall’art. 1 della legge n. 122 del 1992, in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni dell’art. 239, comma 4, lettere a), b) e c) del regolamento di esecuzione del codice della strada e comma 5, limitatamente al richiamo ivi previsto al comma 2 lettera b). 2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini della richiesta di autorizzazione i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 4 - Rilascio delle Autorizzazioni1. L’autorizzazione di cui all’art. 3-bis è richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell’operatore autorizzato. Si applicano le disposizioni dell’art |
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Art. 5 - Obblighi degli operatori autorizzati |
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Art. 6. - Requisiti generali degli operatori autorizzati |
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Art. 7. - Requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati |
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Art. 8. - Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici |
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Art. 9. - Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati |
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Art. 10 - Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti1. Alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti effettuate presso gli operatori autorizzati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, limitatamente alle categorie di |
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Art. 11 - Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada1. Presso il CED è istituito il registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC) autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all’art. 80, comma 8, del codice della strada, le cui modalità di impl |
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Art. 12 - Attività degli organismi di supervisione sui centri di controllo privati1. Oltre a quanto disposto dall’art. 13, comma 2, in attuazione delle disposizioni di cui all’allegato V del decre |
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Art. 13 - Vigilanza sugli operatori autorizzati |
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Art. 14 - Revoca e sospensione dell’autorizzazione1. L’autorizzazione è sospesa dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell’art. 4, comma 1: a) fino all’ad |
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Art. 15. - Requisiti per l’accesso all’esame di ispettore autorizzato |
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Art. 16. - Commissione d’esame per ispettori autorizzati1. Ai fini delle disposizioni di cui all’allegato V, punto 1, lettera b) del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell’esercizio dell’attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di propria competenza, le commissioni per l’esame degli ispettori dei centri di controllo sono istituite, in numero non inferiore a quattro, presso le sedi delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT. È facoltà de |
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Art. 17 - Regime giuridico degli ispettori autorizzati1. Alla conclusione della formazione di cui all’art. 15 e superato l’esame di cui all’art. 16, con l’emissione del certificato di idoneità di cui all’allegato IV, punto 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 si consegue la qualifica di ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, in ragione del livello di autorizzazione conseguito. È condizione per l’esercizio della pertinente funzione l’iscrizione al RUI, istituito presso il CED; a tal fine gli ispettori devono comprovare: a) limitatamente agli ispettori autorizzati che operano presso centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di possedere i requisiti di cui all’art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e) e comma 2, del regolamento di esecuzione al codice della strada; b) se autorizzati per la revisione dei veicoli pesanti, essere dotati di |
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Art. 18 - Sanzioni per l’ispettore autorizzato1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di ispettore autorizzato, previsti dall’allegato V, punto 3, lettera b), del decreto ministeriale 17 maggio 2017 sono adottati dalle DGT quando venga accertato che l’ispettore, nell’esercizio dell’attività di revisione: a) non è più in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dall’art. 15, comma 2, e 17, commi 1, ultimo periodo e relative lettere a), b) e c), 3, 4 e 5; |
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Art. 19. - Tariffe1. La determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione sui veicoli pesanti svolte presso le sedi di cui all’art. 3, comma 1, è stabilita con |
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Art. 19-bis - Disciplina transitoria dei centri 8701. I centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell’art. 19 della legge n. 870 del 1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 19. Fino a tale data i |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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ALLEGATO I - ELENCO DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ABILITATE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE |
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