Articolo soppresso dall’art. 10, comma 1, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023, così recitava:

“Art. 9. - Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati

1. Le dotazioni tecniche minime, richieste agli operatori istanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono le seguenti:

a) in caso di imprese, i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere le caratteristiche indicate all’art. 239, comma 3, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione del codice della strada. In caso di consorzi e società consortili, è necessaria la dotazione di una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 4, lettera d), punti d.1), d.2) e d.3), del medesimo regolamento;

b) i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

1) superfice destinata ad ogni linea di revisione non inferiore a 250 m²;

2) superficie totale dei locali, ivi compresi quelli per uso ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 m²;

3) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

4) altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione;

5) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

6) area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m²;

c) gli operatori devono essere permanentemente in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni di cui all’art. 241, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada e all’appendice X del predetto regolamento e aventi, in aggiunta a quelli previsti dall’allegato III, punto I, al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nonché le dotazioni informatiche idonee e adeguate a supporto dell’intera gestione dell’attività, nonché ai fini del collegamento al CED dell’amministrazione, e comunque tali da consentire l’esercizio delle linee di collegamento secondo il protocollo «MCTCNet» per veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 t.

2. L’operatore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, deve inoltre produrre:

a) copia del certificato di agibilità con l’indicazione della destinazione d’uso rilasciata dall’amministrazione comunale, o copia della richiesta presentata al comune competente almeno quarantacinque giorni prima della data di presentazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il requisito di agibilità previsto ai sensi art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, qualora le attività svolte nell’ambito della sede siano soggette alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In caso di attività diverse da quelle di cui al predetto decreto n. 151 del 2011, il titolare dell’impresa presenta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta che nei suddetti locali vengono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività svolte in essa non ricorre l’obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella sua qualità di datore di lavoro, relativa al rispetto nei locali delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del medesimo decreto;

d) stralcio del DVR di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elaborato tenendo conto dei rischi connessi all’attività e all’uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e recante l’indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. La trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è regolata dai provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), adottati dall’autorità competente entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.”

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