N48 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo soppresso dall’art. 10, comma 1, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023, così recitava:

“Art. 7. - Requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati

1. Gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. L’operatore, che intenda esercitare la propria attività come imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio, deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in almeno uno dei seguenti registri:

a) registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;

c) uno dei registri professionali o commerciali riportati nell’allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, gli operatori che presentano domanda ai sensi dell’art. 4 dimostrano la propria capacità finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, e dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995, mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata per un importo di almeno euro 154.937,07, da parte di aziende o istituti di credito o di società finanziarie o assicurative con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da consorzi o da società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Detta capacità finanziaria, da dimostrare sempre mediante attestazione avente le caratteristiche specificate al comma 3 è elevata a euro 87.797,67 e ad euro 118.785,09, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato.

5. Ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, gli operatori istanti devono dimostrare la capacità finanziaria mediante:

a) fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00;

b) esibizione dei rendiconti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.

6. Gli operatori istanti devono dimostrare di possedere struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto.”

Dalla redazione