N49 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo soppresso dall’art. 10, comma 1, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023, così recitava:

“Art. 8. - Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici

1. In attuazione dell’art. 12, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della necessità di assicurare l’imparzialità e l’obiettività dei controlli tecnici, gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) certificazione dell’impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C;

b) in fase di prima applicazione e comunque fino al 1° gennaio 2023, evidenza della presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della certificazione;

b) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a detta attività, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’autoriparazione;

c) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli giornalieri.”

Dalla redazione