Comma soppresso dall’art. 10, comma 1, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/09/2023, così recitava:

“1. In fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che utilizzano locali autorizzati all’esercizio dell’attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.”

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