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11/11/2021

Concessioni demaniali marittime, proroghe efficaci fino al 31/12/2023

Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la proroga di 15 anni (fino al 2033) prevista dall’art. 1, comma 683, L. 145/2018 delle concessioni marittime è in contrasto con il diritto dell’Unione europea e va disapplicata. Le concessioni in corso avranno effetto solo fino al 31/12/2023.

PROROGHE AUTOMATICHE NAZIONALI - Il regime di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni. La prima proroga, fino al 31/12/2015, è stata disposta dall’art. 1, comma 18, D.L. 194/2009, conv. dalla L. 25/2010. Il termine è stato successivamente prorogato sino al 31/12/2020 dalla L. 221/2012, e, infine, approssimandosi la scadenza, l’art. 1, commi 682 e 683, L. 145/2018 ha disposto l’ulteriore proroga fino al 31/12/2033. In tale contesto si è inserita la sospensione dei procedimenti introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, D.L. 34/2020, conv. dalla L. 77/2020.

INCOMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO UE - Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (C. Stato Ad.Plen. 09/11/2021, n. 17 e C. Stato Ad. Plen. 09/11/2021, n. 18) tali normative nazionali si pongono in contrasto con il diritto dell’Unione europea e in particolare sia con l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sia rispetto all’art. 12 della c.d. Direttiva servizi (Direttiva 2006/123/CE).
Le norme europee impongono infatti che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31/12/2033 delle concessioni in essere.

CONSEGUENZE - Tale incompatibilità produce come conseguenza, anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna e l’esclusione della sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.
L’Adunanza plenaria, consapevole della necessità di assicurare alle Amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ha fissato l’operatività di tale decisione al 31/12/2023.
Scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente se vi sia o meno un soggetto subentrante nella concessione.
Eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, tamquam non esset le concessioni in essere.

Si attende ora l’intervento del legislatore che provveda a riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni demaniali.

Dalla redazione