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22/10/2021

Condono edilizio e ultimazione dei lavori

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l'immobile deve intendersi "ultimato" ai fini dell’applicabilità del condono edilizio.

Nel caso di specie il ricorrente sosteneva l’avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il termine (31/03/2003) stabilito dalla normativa sul c.d. terzo condono edilizio. Dai sopralluoghi effettuati dai Vigili urbani risultava però che la struttura esistente nell’agosto 2004 consisteva soltanto in un’armatura di ferro e legno e getto in cemento armato per copertura e pilastri, mentre l’aggiunta delle altre opere, in specie delle tompagnature, risaliva ad un momento ancora posteriore.

LIMITI PER L’APPLICABILITÀ DEL TERZO CONDONO EDILIZIO - L’art. 32, commi 25 del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv. dalla L. 326/2003, stabilisce che il condono previsto dall’art. 31 della L. 28/02/1985, n. 47 (legge sul prima condono edilizio) si applica, a determinate condizioni, anche alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31/03/2003. Ai sensi del comma 2 del citato art. 31, L. 47/1985, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

CONCETTO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - In proposito il Consiglio di Stato 11/10/2021, n. 6797 ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini del condono edilizio il concetto di “ultimazione dei lavori” va riferito all’esecuzione del c.d. rustico, che presuppone l’intervenuto completamento delle tamponature (tompagnature) esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria: ciò, a condizione che non si tratti di opere interne di un edificio già esistente, per le quali vale, invece, il criterio del c.d. completamento funzionale (sul punto, per  la distinzione tra criterio strutturale e criterio funzionale, si veda Condono edilizio: criteri per l’accertamento del requisito dell’ultimazione).
Ne consegue che, ai fini del condono, è indispensabile che entro il termine massimo stabilito dalla legge l’organismo edilizio abbia assunto una sua forma stabile ed un’adeguata consistenza plano-volumetrica, comprensiva dell’intelaiatura, copertura e muri di tompagno.

DEFINIZIONE DI EDIFICIO AL RUSTICO - È stato inoltre precisato che per edificio “al rustico” si intende un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tampognature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili, di tal ché un’opera priva anche soltanto in parte delle tompagnature non è condonabile.
Né si può confondere l’esecuzione del rustico con lo scheletro della struttura, dovendo il rustico intendersi come comprensivo della muratura priva di rifiniture e della copertura e non potendo le pareti esterne considerarsi quali mere rifiniture.

Dalla redazione