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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Esclusione dalla gara per unicità del centro decisionale
FATTISPECIE - Il TAR Campania si è pronunciato su una fattispecie in cui due RTI primi in graduatoria erano stati esclusi dalla gara in quanto era stato ravvisato un collegamento tra le società. In particolare:
- gli amministratori erano legati da un legame di parentela in quanto cognati;
- la porzione immobiliare destinata a deposito di una società coincideva con la sede legale dell’altra;
- il responsabile tecnico della prima società figurava in precedenza come amministratore unico della seconda.
L’esclusione era stata disposta ai sensi dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. m), il quale prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
SUSSISTENZA DEL MOTIVO DI ESCLUSIONE - Il TAR Campania-Napoli 30/09/2021, n. 6116 ha confermato l’esclusione, conformandosi agli orientamenti della giurisprudenza che hanno interpretato la suddetta norma nel senso che l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l’esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso deve essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti.
Tale interpretazione garantisce la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti, principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si ritenesse di correlare l’esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte.
CRITERI PER L'ACCERTAMENTO - Inoltre il TAR ha specificato che è ravvisabile un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia:
- intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici;
- contiguità di sede;
- utenze in comune (indici soggettivi);
- identiche modalità formali di redazione delle offerte;
- strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi,
- significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte.
La ricorrenza di questi indici, in numero sufficiente e legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo, è sufficiente a legittimare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione.
Il semplice collegamento può quindi dar luogo all’esclusione da una gara d’appalto quando all’esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell’Amministrazione che deve accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate.
Gli orientamenti appena esposti trovano conferma nella sentenza del Consiglio di Stato del 22/4/2021, n. 3255, secondo la quale è sufficiente, ai fini dell’esclusione, che si raggiunga un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi del collegamento di carattere societario, commerciale o comunque relazionale (esemplificativamente vincoli di parentela).