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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118
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Premessa
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale pr |
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Art. 1 - (Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi)1. L’articolo 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 è così sostituito: “1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati all’art. 1, secondo comma, dell’ordinanza del 10 ottobre 2020 n. 108, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo. Nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario. 2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue: a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto; b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell’esecuzione; c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione; d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del Durc Congruità ai sensi dell’ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019; 3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4: 1) con riferimento all’importo relativo al p |
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Art. 2 - (Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni gravi)1. L’art. 16 dell’ordinanza 13 del 2017 e l’art. 14 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, sono sostituiti dal seguente: “1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati al comma 2, dell’art. 1 dell’ordinanza del 10/10/2020 n. 108, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario. 2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue: a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto; b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell’esecuzione. c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione; d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del Durc Congruità ai sensi dell’ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019. 3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4: 1) con riferimento all’importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e ai quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4; 2) con riferimento all’importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2, nonché la documentazione di cui al su |
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Art. 3 - (Percentuale dei lavori subappaltabili)1. Al comma 3 dell’articolo 23 dell’ordinanza 19 del 2017 le parole: “del 40%” sono sostituite dalle seguenti parole: “del 50 per cento e com |
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Art. 4 - (Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori)1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dalle ordinanze commissariali, l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, può essere comunicata, entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell’im |
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Art. 5 - (Termini di esecuzione dei lavori per gli importi sopra i 5 ml euro)1. Dopo il comma 1, all’art. 13 dell’ordinanza n. 19 del 2017 è inserito il seguente: |
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Art. 6 - (Applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici)1. Nelle more della revisione e dell’aggiornamento dell’elenco prezzi, approvato con ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019, al Prezzario Unico del Cratere è applicata la variazione dell’Indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrato dall’Istat nel periodo di riferimento (1 gennaio 2017 - 31 maggio 2021) pari al 20%. N12 2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sarà facoltà del professionista applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero |
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Art. 7 - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione)1. Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 le lavorazioni inerenti agli interventi di ricostruzione privata previsti dall’art. 5, comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016 eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, possono essere contabilizzate dal dirett |
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Art. 8 - (Disposizioni urgenti in materia di riconducibilità degli interventi concernenti gli edifici produttivi ai costi parametrici e ai livelli operativi all’ordinanza commissariale n. 19 del 2017)1. All’ordinanza commissariale 9 gennaio 2017, n. 13 sono apportate le modifiche che seguono: a) il comma 9 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente co |
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Art. 9 - (Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata)1. Ai sensi e ai fini dell’articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 189 del 2016, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro interamente finanziati ai sensi del decreto Sisma e non si applicano agli interventi finanz |
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Art. 10 - (Limiti di copertura degli indennizzi assicurativi)1. Il comma 3 dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. |
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Art. 11 - (Disciplina degli immobili merce ed equiparazione alle scorte di magazzino)1. L’ordinanza commissariale n.13 del 2017 è così modificata: a) dopo la lettera d), del comma 2, dell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera: e) il ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici o unità immobiliari da |
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Art. 12 - (Contributo per i beni strumentali con perizia di stima)1. All’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è inserito il seguente comma 1-bis: 1-bis. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 2, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b), limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo |
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Art. 13 - (Disciplina beni strumentali irrecuperabili e delle scorte)1. Le disposizioni di cui all’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti i |
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Art. 14 - (Delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso)1. Nei casi in cui le imprese, come individuate all’articolo 3 dell’ordinanza commissariale 14 dicembre 2016, n. 9, devono sospendere la propria attività in conseguenza dell’esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017 e n. 61 del 2018, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico. 2. La delocalizzazione di cui al comma 1 si attua mediante: a) affitto di altro edificio o unità immobiliare, esistente, agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente disposizione, sono considerati equivalenti gli edifici o le unità immobiliari aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%; b) noleggio di struttura temporanea da parte del titolare dell’attività economica interessata, all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti lo stesso lotto delle quali sia dimostrata la disponibilità dal tecnico incaricato con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. 3. Nel caso di mancanza di edifici o unità immobiliari aventi le caratteristiche indicate alla lettera a) del comma 2, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria |
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Art. 15 - (Sospensione attività di demolizione strutture temporanee)1. Nelle more di una revisione complessiva della disciplina afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all’esercizio delle attività produttive, |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le disposizioni relative agli artt. 1, 2 e 4 si applicano con modalità e tempistiche individuate con decreto del commissario straordinario. |
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Art. 18 - (Entrata in vigore)1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissa |
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