Comma modificato dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 28/04/2022, n. 126.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Ord. P.C.M. 28/04/2022, n. 126 la disposizione si applica alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente al 24/05/2022, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1° gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione dell’Ord. P.C.M. 28/04/2022, n. 126.

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