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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Diritto di accesso agli atti di gara del subappaltatore
FATTISPECIE - L’impresa ricorrente (subappaltatrice) contestava il diniego opposto dal Comune di accesso alla documentazione relativa ad un contratto di appalto di lavori per la riqualificazione dello stabile di un ex Tribunale. L'impresa appaltatrice aveva subappaltato alcuni interventi, ma tra le due società era sorto un contenzioso in relazione alla debenza delle somme relative alle opere eseguite. L’istanza di accesso riguardava in particolare il computo metrico dei lavori, il verbale di collaudo e le varianti dei lavori.
Secondo il Comune, le questioni relative al pagamento di opere eseguite per conto dell’appaltante rientrano nella sfera esclusiva dei rapporti contrattuali di subappalto, che sono per loro natura di carattere privatistico.
Il TAR Lombardia-Milano 08/09/2021, n. 1972 ha dato ragione alla società ricorrente, ordinando al Comune di consentire l'accesso, sulla base delle seguenti motivazioni.
NOZIONE DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO - La nozione normativa di “documento amministrativo”, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.
Nel caso di specie si trattava di documenti detenuti da una pubblica amministrazione e attinenti ad una procedura finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (l’esecuzione di lavori oggetto di un appalto affidato a seguito di apposita gara). Pertanto, secondo i giudici i suddetti documenti dovevano ritenersi accessibili.
ACCESSO DIFENSIVO - Inoltre il TAR ha evidenziato che la documentazione richiesta era necessaria al fine di comprovare l’esecuzione delle opere eseguite dal subappaltatore e per procedere all’analitica quantificazione delle stesse al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto. Si trattava dunque di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. In proposito è stato ricordato che all'accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall'ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l'interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi. Nel caso in esame si trattava peraltro di documenti di carattere contabile ed amministrativo, con esclusione di qualunque profilo attinente a segreti industriali o commerciali, in astratto suscettibili di un contemperamento con le esigenze sottese ai principi di trasparenza.