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03/08/2021

Autorizzazione unica per costruzione o modifica di strutture ricettive

Il Decreto Semplificazioni Bis (D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021) introduce la nuova Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche, per la quale Regioni e Province autonome dovranno dettare le disposizioni di dettaglio.

L’art. 24-bis del D.L. 31/05/2021, n. 77 (articolo introdotto in fase di conversione dalla L. 29/07/2021, n. 108), definisce e disciplina la nuova “Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche”.

Si prevede che siano assoggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma competente:
- gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive (come definite dalle leggi regionali);
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e le infrastrutture indispensabili all’attività delle strutture ricettive medesime.

L’autorizzazione unica è rilasciata all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite Conferenza dei servizi decisoria (vedi Organizzazione e funzionamento della Conferenza di servizi).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate a:
- individuare gli interventi assoggettati a tale autorizzazione unica;
- specificare modalità e tempistiche del procedimento unico;
- definire i limiti di operatività dell’autorizzazione.

Si ricorda che - secondo una consolidata giurisprudenza, ribadita di recente da C. Stato 14/01/2020, n. 346 - la costruzione e l’ampliamento di strutture alberghiere rientra tra gli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di permesso di costruire in deroga ai sensi del citato art. 14 del D.P.R. 380/2001.
Detto articolo prevede che il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici generali per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, e nel rispetto comunque delle disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Il comma 2, art. 24-bis del D.L. 77/2021 disciplina la procedura per la concessione dell’autorizzazione unica, stabilendo che la stessa è rilasciata:
- all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;
- con decisione adottata in sede di Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 (vedi Organizzazione e funzionamento della Conferenza di servizi).
Lo stesso comma precisa che, fatti salvi gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 (vedi Prevenzione incendi: adempimenti tecnico-amministrativi, vigilanza, sanzioni), il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido alla realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

In base al comma 3, art. 14-bis del D.L. 77/2021, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
- provvedono all’individuazione degli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1;
- specificano modalità e tempistiche del procedimento unico, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Leg.vo 42/2004).

Dalla redazione