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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bonus facciate, agevolazione fruibile anche dal singolo condomino
VICENDA– Un condomino, proprietario di un appartamento sito in un mini-condominio - in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dall’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), commi da 219 a 224 – ha intenzione di eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile, accollandosi interamente le spese previste per l'intervento e fruendo quindi da solo del c.d. “Bonus facciate”, con il consenso unanime di tutti gli altri condomini.
BONUS FACCIATE PER SINGOLO CONDOMINO– L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 499/2021, ha confermato - nel rispetto di ogni altra condizione richiesta per la fruibilità del Bonus facciate (vedi Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (c.d. “Bonus facciate”)) – la possibilità per il singolo condomino di sostenere interamente le spese previste per gli interventi e, quindi, di fruire da solo dell'agevolazione fiscale.
A tal fine, risulta comunque necessaria l’adozione di una delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo al singolo condomino.
A tale conclusione si giunge sulla base dell’art. 1123 del Codice civile, il quale prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Tale “diversa convenzione”, a meno che non sia previsto diversamente da specifiche norme, come previsto ad esempio per il Superbonus (comma 9-bis, art. 119 del D.L. 34/2020), deve essere adottata all’unanimità.
Le indicazioni fornite valgono anche per il mini-condominio.