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16/06/2021

Rinuncia al permesso di costruire e restituzione degli oneri concessori

Il contributo di costruzione non è dovuto in caso di rinuncia o decadenza del permesso di costruire. Il Comune deve restituire le somme versate a tale titolo, insieme agli interessi dalla data della domanda giudiziale.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la società ricorrente, ottenuto il permesso di costruire, aveva effettuato il versamento degli oneri concessori e della sanzione amministrativa per ritardo nel pagamanto ex art. 42, D.P.R. 380/2001. Successivamente, sul presupposto della mancata realizzazione dell’intervento assentito, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte al Comune.

DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza del 31/05/2021, n. 3647, nell’accogliere il ricorso, ha ribadito che allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo all’Amministrazione, anche ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo) o, comunque, art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa), l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare cosicché l’importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente.

DECORRENZA DEGLI INTERESSI - Sulla somma complessiva spettano, inoltre, gli interessi dal giorno della notifica della domanda giudiziale e fino al soddisfacimento del credito.
Sul punto è stato precisato che la limitazione degli interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale (e non dalla data di versamento delle somme) si impone in ragione del consolidato principio secondo cui, nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito di colui che ha ricevuto le somme, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale. Si applica infatti la tutela prevista per il possessore in buona fede ex art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto a partire da tale data.

SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO - Quanto, in particolare, all’importo corrisposto a titolo di sanzione, il TAR ha osservato che, trovando la sanzione presupposto nella sorta capitale, anche il suo pagamento risulta indebito ove indebito sia ritenuto il pagamento degli oneri concessori.

In conclusione i giudici hanno condannato il Comune alla restituzione totale delle somme versate, oltre agli interessi a partire dalla data del ricorso introduttivo del giudizio.

Dalla redazione