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11/06/2021

Immobile in comproprietà, condono edilizio e limiti volumetrici

Secondo la Corte di Cassazione non sono ammissibili richieste separate di condono edilizio da parte dei comproprietari per singole porzioni della medesima costruzione.

Nella fattispecie il Tribunale aveva revocato l’ordine di demolizione in relazione a due appartamenti oggetto di condono ex L. 724/1994. Tuttavia la sanatoria era stata ottenuta in quanto gli appartamenti (che singolarmente considerati non superavano il limite volumetrico di 750 mc richiesto dall’art. 39, L. 724/1994 per ciascuna nuova costruzione) erano stati considerati come entità autonome nelle relative (e distinte) domande di condono effettuate dai comproprietari dell'intero immobile.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 28/05/2021, n. 21080 ha richiamato l’orientamento secondo il quale, in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della L. 47/1985, richiamati dall'art. 39, comma 6, della L. 724/1994, costituisce un frazionamento artificioso della domanda da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (vedi C. Cass. pen. 26/06/2019, n. 27977 nell’ambito di una fattispecie di presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo).

In altri termini, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (v. C. Cass. pen. 18/05/2015, n. 20420).

Secondo tali indirizzi giurisprudenziali deve dunque ritenersi esclusa la legittimazione alla presentazione di più domande di condono anche da parte dei comproprietari prima di una eventuale divisione dell'immobile (v. C. Cass. pen. 15/03/2021, n. 10017). In conclusione, la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale per un nuovo giudizio.

Dalla redazione