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07/06/2021

Commissioni giudicatrici, esclusione del principio di immodificabilità

La sostituzione del componente della Commissione giudicatrice non comporta la necessità di rinnovazione della gara.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente aveva partecipato ad una gara per la fornitura di gas medicinali e dei servizi di manutenzione connessi a favore del Servizio sanitario regionale, senza risultare aggiudicataria. Secondo la ricorrente la Commissione giudicatrice, nel corso della gara, aveva mutato la sua composizione, limitandosi ad aggiornare il nuovo componente sui lavori svolti, non garantendo in tal modo la collegialità perfetta, né l’unitarietà dei lavori. Tale vizio avrebbe comportato l’integrale travolgimento delle operazioni valutative svolte, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione e, quindi, dell’intera procedura. Inoltre eccepiva l’assenza di competenza in capo agli originari componenti della Commissione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 18/05/2021, n. 3847, ha ritenuto le censure prive di fondamento sulla base dei seguenti principi.

SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA - Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno spiegato che se è vero che la Commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, è anche vero che la sostituzione di un suo componente non impone la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali.

Non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle Commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni.

I membri delle Commissioni di gara, dunque, possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, configurandosi la sostituzione come un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni.

COMPETENZE DEI COMMISSARI - In merito alla competenza dei Commissari, è stato ricordato che l'art. 77, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
La giurisprudenza amministrativa ha interpretato in modo costante il requisito dello “specifico settore” nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto.
Costituisce un principio consolidato quindi che il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

Nel caso di specie è stato ritenuto che i membri della Commissione di gara, sulla base dei curricula e della pregressa esperienza acquisita nell’ambito delle strutture tecniche all’interno di enti sanitari, fossero tutti dotati di adeguata professionalità rispetto all’oggetto dell’appalto.

Dalla redazione