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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 20/05/2021, n. 4
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta: a) disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 20041. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regional |
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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 20041. Il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente: “Art. 23 - Qualificazione degli operatori |
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Art. 4 - Modifica della rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 20041. La rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 d |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 20041. L'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente: “Art. 25 - Requisiti di prestazione energetica degli edifici 1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di: a) edifici di nuova costruzione; b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti; c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti. |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 20041. Nel comma 2 dell'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 20 |
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Art. 7 - Introduzione dell'articolo 25-octies-bis nella legge regionale n. 26 del 20041. Dopo l'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente: “Art. 25-octies-bis - Esclusioni 1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 del |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 20041. Dopo il comma 1 dell'articolo 25-quindecies della legge region |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni) |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 20201. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo della legge regionale n. 9 |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 20201. All'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 de |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 20201. All'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020, la pa |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 20201. All'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020, il co |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 20201. All'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020, sono |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 20201. All'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020, le pa |
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Capo III - Disposizioni in materia di Rete natura 2000 |
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Art. 25 - Enti gestori dei Siti della Rete natura 20001. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza. La gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazi |
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Art. 26 - Valutazione di incidenza1. La valutazione di incidenza, prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva |
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Art. 27 - Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019)1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge re |
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Art. 28 - Abrogazioni di leggi regionali1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali); |
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Capo IV - Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 20061. All'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1, il periodo “17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/E |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 20061. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 20061. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Autorità competente 1. Il nullaosta di categoria B di cui all'articolo 52 del decreto legislativo e |
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Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 20061. L'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti 1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 20061. All'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006, dopo il com |
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Art. 34 - Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 20061. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006 è abroga |
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Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 20061. L'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente: |
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Capo V - Norme per la mobilità sostenibile |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 19981. Nell'articolo 34 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), sono inseriti i seguenti commi: |
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Capo VI - Valutazione dell'impatto di genere ex ante |
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Art. 39 - Introduzione dell'articolo 42-bis nella legge regionale n. 6 del 20141. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge-quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), nel Titolo XI “Sistema di verifica e di valutazione”, è inserito il seguente: “Art. 42-bis - Valutazione dell'impatto di genere ex ante 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui app |
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27/11/2024
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