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L. R. Emilia Romagna 27/06/2014, n. 6

Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere.
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TITOLO I - Disposizioni generali e norme di principio
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Art. 1 - Principi

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a

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Art. 2 - Finalità

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";

b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale;

c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;

d) medicina di genere: lo studio delle differenze

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TITOLO II - Sistema della rappresentanza
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Art. 4 - Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall'

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Art. 5 - Rappresentanza paritaria nelle società controllate

1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all'articolo 2359, co

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Art. 6 - Rappresentanza paritaria diffusa

1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.

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TITOLO III - Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze
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Art. 7 - Educazione

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereoti

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Art. 8 - Cultura

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrast

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Art. 8-bis - Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

N1

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi

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Art. 9 - Linguaggio di genere e lessico delle differenze

1. La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non p

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TITOLO IV - Salute e benessere femminile
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Art. 10 - Medicina di genere e cura personalizzata

1. La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall'articolo 32 della Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della m

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Art. 11 - Rete dei servizi e presidi territoriali

1. La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), assume l'approccio di genere come informatore di interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità standard e rilevabili nell'ottica di diversity management.

2. La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza),

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Art. 12 - Sport e qualità del tempo libero

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un import

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TITOLO V - Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere
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Art. 13 - Violenza di genere

1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie:

a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona;

b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte

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Art. 14 - Centri antiviolenza

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto

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Art. 15 - Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Alle case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate.

2. Le donne che hanno subito violenza e i loro

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Art. 16 - Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

1. Al fine di prevenire, monitorare, contrastare il fenomeno della violenza di genere, la Regione Emilia-Romagna favorisce il coordinamento di tutti i

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Art. 17 - Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza

1. Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale

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Art. 18 - Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto.

2. La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la parità, disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale e a nominarne il responsabile

3. Per l'eserciz

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Art. 19 - Formazione regionale

1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di gen

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Art. 20 - Interventi per uomini maltrattanti

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove

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Art. 21 - Interventi per minori testimoni di violenza di genere

1. La Regione, in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale p

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Art. 22 - Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù

1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 200

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Art. 23 - Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati

1. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contra

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Art. 24 - Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

1. La Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e nei limiti delle proprie comp

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Art. 25 - Misure per la sicurezza urbana

1. La Regione, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, riconosce che la cittadinanza rispettosa del genere si esprime anche nell'accoglienza e nella sicurezza degli spazi urbani

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Art. 26 - Costituzione di parte civile

1. La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l'

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TITOLO VI - Lavoro e occupazione femminile
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Art. 27 - Misure per la crescita equa e inclusiva

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.

2. La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle d

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Art. 28 - Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:

a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e tra

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Art. 29 - Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, fo

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Art. 30 - Etichetta di diversità e parità di genere

1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e

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Art. 31 - Imprenditoria femminile e professioni

1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorat

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Art. 32 - Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro

1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.

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Art. 32-bis - Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale

N5

1. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 16

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TITOLO VII - Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura
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Art. 33 - Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione

1. La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare.

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione

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TITOLO VIII - Rappresentazione femminile nella comunicazione
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Art. 34 - Discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per qu

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TITOLO IX - Cooperazione internazionale
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Art. 35 - Relazioni globali per la parità

1. La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli diretto alla promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l'empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza sull

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TITOLO X - Strumenti del sistema paritario
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Art. 36 - Bilancio di genere

1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3, è redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la presen

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Art. 37 - Statistiche di genere

1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazion

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Art. 38 - Tavolo regionale permanente per le politiche di genere

1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e l

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Art. 39 - Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali

1. La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spet

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Art. 40 - Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere

1. L'Area di integrazione di cui all'articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.

2. Di norma l'Area di integrazione predis

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Art. 41 - Centro regionale contro le discriminazioni

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2

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Art. 42 - Conferenza delle elette

1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come

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Art. 42-bis - Valutazione dell'impatto di genere ex ante

N6

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell'impatto di genere ex

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TITOLO XI - Sistema di verifica e di valutazione
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Art. 43 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

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Art. 44 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione della Giunta regionale, l'Area di integrazione prevista all'articolo 39 è disciplinata

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Art. 45 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, all'istituzione di apposite unità p

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