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L. R. Emilia Romagna 16/12/2020, n. 9

Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 KW e determinazione dei relativi canoni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/05/2021, n. 4
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina:

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua

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Art. 2 - Competenze

1. L’amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna che le esercita anche avvalendosi delle propr

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Art. 3 - Regime delle opere e dei beni

1. Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà della Regione, in attuazione dell’articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 per essere destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico.

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Art. 4 - Ricognizione delle opere e dei beni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:

a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;

b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da un tecnico abilitato a seconda delle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni aggiornate in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle o

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Art. 5 - Derivazioni che interessano più Regioni

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1

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Art. 6 - Termini per l’avvio dei procedimenti per l’assegnazione delle concessioni

1. I procedimenti per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore

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TITOLO II - ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
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SEZIONE I - Disposizioni comuni
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 7 - Valutazioni preliminari e deliberazione a concedere l’uso delle acque

1. In previsione della scadenza di una concessione, o in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del concessionario, prima di procedere all’assegnazione della concessione la Regione accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione ter

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Art. 8 - Criterio di assegnazione della concessione

1. Ai fini della selezione delle istanze per l’assegnazione della concessione si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi del

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Art. 9 - Durata della concessione

1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni

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CAPO II - Procedimento unico di assegnazione della concessione
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Art. 10 - Procedimento unico

1. L’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nell’ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, indicati all’

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Art. 11 - Fasi del procedimento unico

1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:

a) approvazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all’articolo 14;

b

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Art. 12 - Termini procedimentali

1. Il procedimento unico di cui all’articolo 10 è avviato con l’approvazione del bando di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ed è conclu

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Art. 13 - Trasparenza, accesso agli atti e riservatezza

1. Fino alla pubblicazione del bando per la selezione del concessionario tutte le amministrazioni e le strutture coinvolte nel procedimento sono tenute

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Art. 14 - Bando

1. Il bando di gara per la selezione del concessionario deve riportare i seguenti contenuti essenziali:

a) individuazione dell’oggetto e della durata della concessione in applicazione dell’articolo 9;

b) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall’articolo 12, comma 1 bis, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 79 del 1999;

c) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione;

d) descrizione delle modalità e dei termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre ai sensi dell’articolo 20;

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Art. 15 - Obblighi e limitazioni gestionali

1. Il bando di gara prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali devono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai fini dell’ammissibilità, relativi:

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Art. 16 - Miglioramenti energetici

1. Il bando di gara prevede gli obiettivi minimi da raggiungere mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione

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Art. 17 - Miglioramento e risanamento ambientale

1. Il bando prevede, in coerenza con gli strumenti di pianificazione, ivi compreso il piano paesaggistico, gli obiettivi e i livelli minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, migli

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Art. 18 - Misure di compensazione ambientale e territoriale

1. Il bando di gara deve richiedere misure di compensazione ambientale e territoriale, le quali ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del d.lgs. 79 del 1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto di concessio

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Art. 19 - Requisiti di ammissione

1. Ai fini della partecipazione al procedimento unico per l’assegnazione della concessione

sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione:

a) requisiti di ordine generale consistenti nell’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del d.gs. 50 del 2016;

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Art. 20 - Contenuti dell’istanza

1. L’istanza di partecipazione al procedimento per l’assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine gener

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Art. 21 - Verifica di ammissibilità e di completezza documentale

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l’autorità competente verifica l’ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola volta, chiari

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Art. 22 - Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali

1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all’articolo 21, comma 1, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali, alla quale partecipano, in coerenza con la

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Art. 23 - Criteri e modalità di valutazione dell’offerta tecnica

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l’offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti:

a) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

b) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 507 del 1994;

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Art. 24 - Valutazione dell’offerta economica

1. La valutazione dell’entità dell’offerta economica è rapportata all’incremento del valore del canone posto a base di gara, che il candidato s

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Art. 25 - Pubblicizzazione e consultazioni

1. L’amministrazione competente, preso atto della graduatoria di cui all’articolo 22, pubblica il progetto selezionato sul proprio sito web.

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Art. 26 - Integrazioni

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a t

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Art. 27 - Conferenza di servizi

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale parteci

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Art. 28 - Garanzie

1. Ai fini dell’assegnazione l’assegnatario deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa d

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Art. 29 - Provvedimento unico di concessione

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l’esercizio dell’impianto e per la realizzazione degli interventi, e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pi

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SEZIONE II - Disposizioni specifiche
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Art. 30 - Assegnazione della concessione ad operatore economico

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 79 del 1999,

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Art. 31 - Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, lettera b) del d.lgs. n. 79 del 1999, il procedimento unico è finalizzato sia alla

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Art. 32 - Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, lettera c), del

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TITOLO III - CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
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Art. 33 - Canoni di concessione

1. A decorrere dall’anno 2021 i titolari di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, corrispondono alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. n. 79 del 1999, in un importo pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario è aggiornato annualmente proporzionalmente alle variazioni non inferiori

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Art. 34 - Fornitura gratuita di energia elettrica

1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di po

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TITOLO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsti all’articolo 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
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Art. 36 - Disposizioni transitorie

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo d’applicazione dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 507 del 1994, trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:

a) l’elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scad

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Art. 37 - Norma finanziaria

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 40 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessio

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Art. 38 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la

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Art. 39 - Disposizioni finali

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alla concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pu

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Art. 40 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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