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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 08/09/1998, n. 29
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- L.R. 21/04/2021, n. 16
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- L.R. 20/05/2002, n. 20
- L.R. 26/11/2001, n. 42
- L.R. 14/04/2000, n. 44
- L.R. 02/02/2000, n. 8
- L.R. 27/04/1999, n. 15
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TITOLO I - Princìpi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 |
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TITOLO II - Ripartizione delle funzioni |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. 2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplifi |
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Art. 3 - Piani per le politiche del lavoro1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato di coordinamento istituzionale Regione-Enti locali, approva il Piano pluriennale ed il Piano annuale per il lavoro. N17 |
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Art. 4 - Funzioni e compiti attribuiti alle province1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ad esse è attribuita inoltre la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro. 2. Le province esercitano le |
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TITOLO III - Organizzazione amministrativa |
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Art. 5 - Commissione permanente per l'impiego |
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Art. 6 - Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro1. È istituito il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di seguito denominato comitato, con il compito di rendere effettiva l’integrazione tra i servizi per l’impi |
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Art. 7 - Ente lavoro Basilicata (ELBA) |
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Art. 8 - Il Direttore |
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Art. 9 |
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Art. 10 - Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo |
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Art. 11 - Risorse patrimoniali e finanziarie |
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Art. 12 - Sistema informativo regionale del lavoro - S.I.R.L1. Il Sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato S.I.R.L. è preposto all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e degli altri dati integrati, ed è or |
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Art. 13 - Centri per l'impiego1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentiti preventivamente, il Comitato di cui all'art. 6 e la Commissione Consiliare permanente "Politica sociale", individua, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, i bacini territoriali dei Centri per l'impiego, ed istituisce i centri medesimi. |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 14 - Risorse1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si farà fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione. 2. La Giunta regionale assegna con successivi atti, le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalità di cui all'ar |
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Art. 15 - Abrogazioni1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Sono in particolare abrogate la L.R. n. 3/1989, la L.R. n. 20/1994, la L.R. n. 7/1995. |
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Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 de |
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