Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 14/07/2006, n. 11, così recitava:

“Art. 7 - Ente lavoro Basilicata (ELBA)

1. Ai sensi dell'art. 4, lettera d), primo comma, del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 è istituito l'Ente lavoro Basilicata (ELBA), quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile.

2. L'Ente lavoro Basilicata (ELBA) svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente articolo 3.

3. In particolare all'Ente sono affidate:

a) le funzioni di cui all'art. 4 - primo comma lett. d) D.Lgs. n. 469/1997;

b) le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, monitorandone tendenze e mutamenti al fine di qualificare in maniera mirata gli interventi, effettuando rilevazioni, studi, valutazioni e ricerche sui fabbisogni professionali, su segmenti del lavoro regionale, sugli impatti degli interventi di politica attiva, fornendo assistenza tecnica e coordinando le rilevazioni dei dati e delle informazioni sul mercato del lavoro;

c) assistenza e consulenza a privati che svolgono attività e servizi sul mercato del lavoro, con oneri a carico dei richiedenti, determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere;

d) assistenza e consulenza alla Commissione di cui al precedente art. 5, al Comitato di cui al precedente art. 6 e ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

4. Sono organi dell'Ente il direttore, il collegio dei revisori dei conti.

5. Lo Statuto dell'Ente predisposto dal Direttore, viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, formulata nel quadro della concertazione con la Commissione tripartita di cui all'articolo 5 e sentito il parere del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 6.

6. Al personale dell'Ente lavoro Basilicata (ELBA) si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali. La dotazione organica, predisposta dal direttore nei limiti della disponibilità di bilancio, è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

7. L'Ente lavoro Basilicata (ELBA) è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, che esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia sull'adozione di atti obbligatori, previa diffida a provvedere.”

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