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L. R. Basilicata 14/07/2006, n. 11

Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/02/2024, n. 3
- L.R. 20/01/2020, n. 1
- L.R. 30/12/2009, n. 42
- L.R. 28/04/2009, n. 11
- Avviso di rettifica in B.U. 13/09/2006, n. 55
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TITOLO I - Principi generali
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Art. 1 - Finalità della legge

1. La presente legge detta disposizioni di riordino e di revisione degli enti ed organismi cui afferiscono le nomine e le designazioni di competenza re

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Art. 2 - Omissis

 

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TITOLO II - Soppressione di enti ed organismi
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Art. 3 - Art. 7 Omissis

 

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Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29

1. Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 7, la lettera f) dell'

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Art. 9 - Art. 10 Omissis

 

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TITOLO III - Riforma di enti ed organismi
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Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 - Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 29/1996 le parole "di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 27" sono sostituite con le parole "secondo le procedure previste dalla normativa per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 29/1996 è sostituito dal seguente:

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Art. 12 - Art. 13 Omissis

 

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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 - Istituzione dell'Agenzia regionale per l'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

N1

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Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 - Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2/1998 è così sostituito:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i

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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 - Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti p

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TITOLO IV - Controllo e vigilanza
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Art. 17 - Controllo

1. Fatti salvi gli eventuali controlli imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, il controllo regionale sugli atti degli Enti di cui alla presente legge è esercitato secondo le disposizioni seguenti.

2. Sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio

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Art. 18 - Modalità del controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, in duplice esemplare alle strutture di cui al comma 3 dell'articolo 17 della presente legge. Decorsi i termini utili per l'invio gli atti s'intendono decaduti.

2. Il controllo è esercitato dal Consiglio e dalla Giunta regionali, ciascuno per gli atti di propria competenza, attraverso i seguenti provvedimenti:

a) approvazione;

b) annullamento;

c) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

3. Gli atti sottoposti a controllo della Giunta divengono esecutivi a seguito di provvedimento favorevole, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa istruttoria da parte delle competenti strutture. Gli atti divengono altresì esecutivi se, nel predetto termine, la Giunta non si sia e

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Art. 19 - Vigilanza

1. Gli enti di cui alla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Gli enti in particolare forniscono al Dipartimento regionale competente in materia, nei tem

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TITOLO V - Omissis
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Art. 21 - Abrogazioni

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 1991, n. 27, è così modificato:

"1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione.

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Art. 22 - Omissis

 

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Art. 23 - Pubblicazione della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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Dalla redazione