Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 14/07/2006, n. 11, così recitava:

“Art. 11 - Risorse patrimoniali e finanziarie

1. L'Ente dispone delle seguenti risorse patrimoniali e finanziarie:

a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione;

c) contributi a qualsiasi titoli disposti da enti e soggetti privati;

d) rendite e proventi comunque derivanti da operazione sui beni di cui alla precedente lettera a);

e) eventuali proventi derivanti dall'erogazione dei propri servizi.”

Dalla redazione