Articolo modificato dall’art. 19, comma 1 della L.R. 04/03/2016, n. 5; dall’art. 1 della L.R. 02/02/2000, n. 8; dall’art. 19, comma 1 della L.R. 04/03/2016, n. 5; dall’art. 1, L.R. 02/02/2000, n. 8; dall’art. 19, comma 1 della L.R. 04/03/2016, n. 5; dall'art. 2 della L.R. 14/04/2000, n. 44; dall’art. 19, comma 1 della L.R. 04/03/2016, n. 5 e abrogato dall’art. 1, comma 5 della L.R. 21/04/2021, n. 16, così recitava:

“Art. 5 - Commissione permanente per l'impiego

1. Presso la Regione è istituita la Commissione permanente per l'Impiego tripartita, di seguito denominata Commissione, quale sede di progettazione, proposta, rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) da sei rappresentanti dei lavoratori e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno appartenente alle categorie previste dalla L. n. 482/1968;

d) da sei rappresentanti dei datori di lavoro e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale, così ripartiti:

- n. 2 rappresentanti delle Associazioni degli industriali;

- n. 1 rappresentante delle Associazioni delle piccole imprese industriali;

- n. 1 rappresentante delle Associazioni dei commercianti;

- n. 1 rappresentante delle Associazioni dell'artigianato;

- n. 1 rappresentante delle Associazioni della cooperazione o del settore no-profit.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Alle nomine di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 2 si procederà sulla base della consistenza numerica degli iscritti ad ogni organizzazione sindacale, riferita all'anno precedente la designazione e certificata dal legale rappresentante dell'organizzazione medesima.

5. L'attività ed il funzionamento della Commissione, sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione medesima. La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto al riconoscimento di nessuna indennità, gettone o rimborso spese.

6. Alle riunioni della Commissione partecipano senza diritto di voto, il Direttore della Direzione regionale lavoro del Ministero del lavoro, il Direttore regionale dell'I.N.P.S., il Dirigente dell'Ufficio lavoro della Regione Basilicata, la Presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità. La Commissione può altresì consentire la partecipazione ai lavori, senza diritto di voto, a soggetti di comprovate professionalità ed esperienza in relazione alla materia trattata.

7. Comma abrogato dall’art. 19, comma 1 della L.R. 04/03/2016, n. 5.

8. Comma abrogato dall’art. 19, comma 1 della L.R. 04/03/2016, n. 5.

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