Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 14/07/2006, n. 11, così recitava:

“Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Ente lavoro Basilicata (ELBA), è responsabile della gestione ed esercita i poteri di amministrazione in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati ed in conformità dello Statuto di cui all'articolo 7.

2. Il Direttore dell'Ente lavoro Basilicata (ELBA) è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali ovvero con assunzione esterna, previo avviso pubblico, tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici, con specifica e documentata competenza.

3. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata quinquennale, disciplinanti il rapporto di lavoro del Direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ufficio.

4. L'incarico di Direttore è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

5. Il Direttore provvede:

a) a redigere il programma annuale di attività e lo Statuto;

b) all'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché, entro novanta giorni dalla nomina, all'adozione della pianta organica;

c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;

d) a relazionare alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attività svolta dall'Ente.

6. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del Direttore, per i seguenti motivi:

a) sopravvenuta causa di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) inadempienze degli indirizzi regionali;

d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.”

Dalla redazione